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Le “carte” vanno a Roma ma l’inquinamento petrolifero resta

L’Eni, in Basilicata, per i siti relativi a quattro pozzi dismessi ha presentato presso il ministero dell’Ambiente i relativi progetti di ripristino territoriale. Ma sulle procedure preliminari alle bonifiche gli enti locali e i cittadini sono stati bypassati dalla legge “Sblocca Italia”. Le nuove competenze e le decisioni di esclusione dalla Valutazione d’impatto ambientale (Via).

Le istanze sulle “Valutazioni preliminari ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.152/2006, e successive modifiche e integrazioni, relative ai progetti di ripristino territoriali dei siti in cui ricadono pozzi chiusi minerariamente”, in virtù della legge “Sblocca Italia” vanno direttamente sui tavoli degli uffici ministeriali, e non più su quelli regionali e degli enti locali.
Per alcuni siti in cui ricadono pozzi di estrazione idrocarburi dismessi, ricadenti nelle concessioni “Cugno le Macine” (in provincia di Matera) e “Val d’Agri” (in provincia di Potenza), il procedimento rischia di tagliare fuori le realtà e le comunità locali. A preoccupare, soprattutto, è la mancata disamina dei pregressi inquinamenti ambientali causati presso i siti oggetto di successivo progetto di bonifica, con l’informazione confinata burocraticamente tra le pieghe di progetti, in attesa di future bonifiche.

LA PROCEDURA PRELIMINARE PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Con istanza n.2081 del 17 luglio 2018 – acquisita con protocollo n.16803/DVA del 19 luglio 2018, l’Eni ha chiesto l’espletamento della valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n.152/2006, al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare relativamente alla realizzazione di lavori di ripristino territoriale dei siti ospitanti i pozzi “Ferrandina Sud” (1959 / 1.242 metri), “Ferrandina 19” (1961 / 1.231 metri), “Grottole 11” (1959, 807 metri) – ricadenti nell’ex concessione di coltivazione Agip/Eni, oggi Geogastock – e “Cerro Falcone 1-Area LPT“ (Log Product Test / 1992 / 4.380 metri), interessati da attività di sfruttamento minerario, ubicati nei territori provinciali di Matera e Potenza.

L’ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE MINISTERIALE PER I POZZI DISMESSI
A tal proposito la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in risposta alla nota della compagnia petrolifera ha sottolineato come «al riguardo, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta società, come meglio illustrato nell’allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione generale, si rappresenta […] per quanto riguarda i progetti di ripristino delle aree pozzo “Ferrandina Sud 1”, “Ferrandina 19” e “Grottole 11”, ubicate all’interno della concessione mineraria denominata “Cugno le Macine”, finalizzati a ricondurre le aree alle condizioni antecedenti lo sfruttamento minerario, non si rilevano potenziali impatti ambientali significativi e negativi.» Pertanto, si ritiene che detti progetti non debbano essere sottoposti a successive procedure di valutazione ambientale (Via o verifica di assoggettabilità a Via). Si raccomanda comunque che il ripristino delle aree sia coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e conforme al territorio circostante, anche attraverso l’utilizzo di piante autoctone. Con riferimento ai vincoli e alle disposizioni di settore caratterizzanti le aree interessate dagli interventi di cui trattasi, si rimanda alle eventuali necessarie determinazioni e autorizzazioni del caso da parte degli enti competenti. Ciò in relazione, in particolare, all’ubicazione delle aree pozzo “Ferrandina Sud 1” e “Ferrandina 19” in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.3267, e in zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. È fatta salva l’osservanza di tutte le norme in materia ambientale, quali le disposizioni in materia di siti contaminati, di gestione dei rifiuti e rumore. Per quanto riguarda invece gli interventi da realizzare all’interno della concessione di coltivazione idrocarburi “Val d’Agri”, occorre evidenziare che i medesimi non costituiscono una modifica di un progetto elencato negli allegati II e II-bis della parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., e pertanto non rientrano tra le fattispecie che possono essere sottoposte a valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. Il progetto riguarda, infatti, un’area di stoccaggio e caricamento olio che è stata utilizzata per un determinato periodo di tempo per prove di produzione (riguarda inoltre la strada di accesso all’area e una parte della condotta di collegamento tra il pozzo “Cerro Falcone 1” e detta area). A seguito della modifica dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 operata dal decreto legislativo n.104/2017, che ha circoscritto i progetti sottoposti a valutazione ambientale relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a specifiche fattispecie (perforazione di pozzi, messa in produzione di pozzi per determinati quantitativi, indagini geofisiche con air gun o esplosivi), si ritiene che solo progetti di ripristino riguardanti aree pozzo, come quelli previsti all’interno della concessione “Cugno le Macine”, possano essere oggetto di valutazione preliminare. Da ultimo si fa notare come il progetto proposto non riguardi la mera ricostituzione delle condizioni preesistenti, infatti alcuni manufatti saranno lasciati in loco e saranno realizzati altri interventi finalizzati a rendere fruibile l’area per scopi al momento non definiti. Si ritiene, pertanto, che il progetto sia da esaminare in sede di autorizzazione da parte dell’autorità a ciò competente. In tale sede detta autorità valuterà anche la compatibilità dei nuovi usi alla luce della pianificazione urbanistica, territoriale e/o paesaggistica del caso nonché si assicurerà del rispetto di tutte le normative, tra le quali quelle in materia ambientale, ed in particolar modo quelle inerenti la gestione dei rifiuti e le bonifiche. Alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas che legge per conoscenza si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è disponibile sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali […]»

L’INQUINAMENTO “SOMMERSO” CONFINATO NELLE “CARTE” MINISTERIALI
Dalla documentazione depositata dalla compagnia ma, soprattutto, da alcune risposte preliminari fornite dalla Direzione competente del ministero si escludono le procedure Via per la presunta «non presenza» di «potenziali impatti ambientali significativi e negativi.»
Tali conclusioni emergerebbero proprio dalle risposte ministeriali preliminari, con una conseguente sottovalutazione della problematica dell’inquinamento pregresso, invece puntualmente documentato nell’attività amministrativa locale e regionale ma anche dal Parlamento italiano, da associazioni e comitati locali.
È il caso, ad esempio, degli sversamenti di greggio nell’area della concessione “Cugno Le Macine” – oggi affidata alla società italo-russa Geogastock per la realizzazione di un campo di stoccaggio che utilizza i pozzi estrattivi oggi dismessi – i cui lavori dovrebbero, in base alla proroga concessa dal ministero dello Sviluppo economico, concludersi entro il 31 agosto 2019.
La presa in carico della reale situazione dei siti dei pozzi dismessi, oggetto tra l’altro dell’inchiesta della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, rappresenta una condizione irrinunciabile la cui conoscenza è essenziale per l’effettivo ripristino territoriale dei siti sulla quale sarebbe necessario applicare invece la procedura Via, contrariamente da quanto ribadito dalla Direzione Via del ministero dell’Ambiente, onde consentire di produrre osservazioni da parte degli enti locali e dagli stessi cittadini. In proposito si segnala una puntuale ricostruzione – sulla base della documentazione raccolta da Giorgio Santoriello – pubblicata nel 2017 su Analize Basilicata, ed alcune inchieste di Pietro Dommarco su Terre di frontiera.
Giova in proposito ricordare come per il pozzo “Grottole 11”, utilizzato per lo smaltimento di acque reflue provenienti dall’estrazione di idrocarburi e dall’ex centrale gas di Pisticci, che la Regione Basilicata aveva autorizzato all’Agip nel 1989 e con delibera di Giunta n.934 del 28 luglio 1994 ne veniva sospesa l’autorizzazione per aver causato inquinamento, confermata poi con deliberazione n.4081 del 20 giugno 1997 a seguito di «perdita lungo la condotta di trasferimento delle acque associate alle estrazioni di idrocarburi liquidi dai pozzi di Ferrandina-Metaponto-Castelluccio e Pisticci lungo la SS407 Basentana a circa 400 metri dall’alveo di magra del fiume Basento […] ed a seguito di sequestro giudiziario».
Così come per il pozzo “Cerro Falcone 1”, in agro di Calvello, in merito al quale una puntuale ricostruzione di Sos Lucania fatta nel mese di marzo 2000 rilevava criticità e inquinamento dovuto all’attività di estrazione dal limitrofo pozzo, con inquinamento della sorgente sottesa acqua sulfurea, e da quello provocato dal carico e trasporto con autobotti dal sito LPT.
Una condizione, quella della constatazione dell’inquinamento causato dall’estrazione degli idrocarburi, dalla quale dovrà partire ogni ipotesi progettuale di bonifica che vede la Basilicata impegnata in prima linea per la salvaguardia dell’acqua, del suolo e del patrimonio ambientale, a partire dalle centinaia di siti contaminati censiti sul portale ad essi dedicato, la cui pubblicazione è stata fortemente sollecitata ed ottenuta, in passato, dal segretario regionale di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, e dall’Organizzazione lucana ambientalista (Ola).

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Autore:

Giornalista e sociologo. È autore di numerosi saggi e ricerche sulle tematiche naturalistiche. Ha prodotto studi sociali e ricerche storiche sui beni monumentali, il patrimonio ambientale e la loro tutela. Website: <a href="http://www.pandosia.org/">www.pandosia.org</a>