L’esplosione di un terminale di distribuzione gas lungo il percorso del Trans Austria Gasleitung, avvenuta a Baumgarten an der March, in Austria, ha provocato la reazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che insiste sulla necessità di sottoporre ad istruttoria sui rischi di incidente rilevante il gasdotto Tap, che dall’Azerbaijan arriverà sulle coste pugliesi. L’approdo finale, scelto come unica opzione, è Melendugno, tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, in provincia di Lecce. Contrari al progetto sono i comitati locali e alcuni comuni limitrofi.
La vicenda del gasdotto Tap, da tempo al centro di un infuocato dibattito tra governo centrale e governo regionale, è ritornata alla ribalta a seguito all’incidente avvenuto in Austria lo scorso 12 dicembre che ha causato un morto e diciotto feriti. In verità, la posizione della Regione Puglia, è sempre apparsa piuttosto ambigua. Se da un lato il governatore Michele Emiliano sembra ostacolare il progetto proponendo di spostare l’approdo finale verso il petrolchimico di Brindisi e battendo i pugni per l’applicazione della direttiva Seveso sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti, dall’altro sembra fare molto affidamento sulla sua realizzazione, utile ad alimentare la propria teoria sulla decarbonizzazione dell’Ilva.
Superata l’idea di un approdo diverso da quello previsto, poiché irrealizzabile, resta la battaglia politica per l’applicazione della normativa Seveso. Dal ministero dell’Interno – competente in materia di sicurezza di attività potenzialmente soggette ad incidenti rilevanti per la popolazione – da tempo sostengono che Tap non rientra nel campo di applicazione della normativa europea, recepita dall’Italia col decreto legislativo n.105 dell’1 giugno 2015. Ma è davvero così? Nel frattempo il progetto va avanti e le autorizzazioni procedono senza interruzioni. La multinazionale Tap, infatti, con l’ultima verifica di ottemperanza alle prescrizioni previste, ha incassato un nuovo parere positivo mentre, all’ombra degli ulivi – molti dei quali già eradicati – continua la lotta incessante di cittadini instancabili.
Il Tap (Trans adriatic pipeline), lungo un tubo di 878 chilometri, trasporterà gas naturale dalla regione del mar Caspio fino all’Europa centrale e meridionale, attraversando Grecia, Albania, mar Adriatico e Italia meridionale, per poi connettersi con la rete italiana tramite Snam rete gas.
Il troncone italiano del progetto contempla la costruzione di una condotta sottomarina lunga circa 45 chilometri, di una condotta interrata lunga circa 5 chilometri e di un terminale di ricezione del gasdotto – il Pressure receiving terminal (Prt) – situato a Melendugno e in piccola parte a Vernole, entrambi comuni in provincia di Lecce. Il gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto pari a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno, che potrebbe essere portata fino a 20 miliardi di metri cubi.
Azionisti del progetto sono Bp (20 per cento), Socar (20 per cento), Snam (20 per cento), Fluxys (19 per cento), Enagás (16 per cento) e Axpo (5 per cento) che hanno ottenuto il sostegno della Commissione europea. L’ente europeo è così convinto che Tap contribuirà alla sicurezza e alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico europeo di gas, tanto da inserirlo nell’ambito delle Reti transeuropee dell’energia, come progetto utile al conseguimento degli obiettivi generali della politica energetica dell’Unione europea. Tuttavia la Banca europea per gli investimenti (Bei) non ha ancora concesso il prestito di 1,5 miliardi di euro destinati alle società, in seguito alla forte opposizione degli attivisti di tutta Europa che, lo scorso novembre, hanno espresso il proprio dissenso verso il finanziamento di un’opera che ha origine in un paese – l’Azerbaijan – contestato per diversi episodi di violazione dei diritti umani.
Lo start per garantire questo irrinunciabile flusso energetico dal giacimento di Shah Deniz – che ci renderà ancora più dipendenti dal fossile per i prossimi decenni – è previsto a partire dal 2018. Per questa mega opera, d’interesse comune, che ha coinvolto fior di azionisti, la vita media prevista è di cinquanta anni. Quanto alla dismissione di ciò che resterà, nel documento riassuntivo dello Studio di impatto ambientale, si fa solo un vago cenno e i soggetti deputati alla bonifica non sono mai esplicitamente specificati. Ma questo è un altro paio di maniche. Ora l’opera urge. E va costruita ad ogni costo.
L’ITER PROCEDURALE E LA DIRETTIVA SEVESO
Secondo quanto riportato sul sito di Tap, i lavori sarebbero stati completati per il 58 per cento su tutta la linea che collega l’Azerbaijan all’Albania. L’opera, in Italia, ha già ottenuto dal 2014 il lasciapassare del ministero dell’Ambiente, nonostante il parere negativo della Regione Puglia, con l’obbligo di ottemperare a ben 58 prescrizioni, entro cinque anni, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento. Previste anche possibilità di proroghe. E proprio di recente è arrivato l’ennesimo parere positivo sulla verifica di ottemperanza alla prescrizione numero A45 che riguarda la presentazione di un piano di monitoraggio e gestione dell’ecosistema in seguito agli interventi di rivegetazione. In sostanza, Tap dovrà garantire la qualità della nuova vegetazione, con particolare attenzione agli ulivi che, come noto, sono stati eradicati per consentire la costruzione del micro tunnel. Nel decreto di compatibilità ambientale, inoltre, vengono presi in considerazione anche eventuali impatti ambientali transfrontalieri, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni unite sulla Valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Ma nessun cenno viene fatto sulla valutazione di tali effetti nel caso di incidente rilevante. In effetti la normativa europea non prevede questo tipo di studio per i gasdotti che, più in generale, vengono esclusi dal campo di applicazione della direttiva Seveso. Inizialmente, il ministero dell’Ambiente nel decreto di compatibilità ambientale emanato l’11 settembre 2014, liquida la questione prendendo atto che l’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE-ndr, oggi direttiva 2012/18/UE, Seveso III” – relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – prevede che sono esclusi dall’applicazione del medesimo decreto “il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1”. Ma l’oggetto del contendere è il Prt, ovvero il terminale di ricezione del gasdotto, la cui classificazione appare come un vero e proprio enigma.
Il Prt é il punto terminale del gasdotto Tap e costituirà la connessione con la rete italiana esercitata da Snam rete gas. Le principali funzioni del Prt saranno quelle di ricevere il gas e accogliere gli equipaggiamenti di manutenzione della linea (Pipeline inspection gauge: dispositivi utilizzati per l’ispezione e la pulizia delle condotte); controllare che pressione e temperatura raggiungano i requisiti richiesti da Snam rete gas; misurare la portata del gas in arrivo a fini fiscali; consegnare il gas a Snam rete gas; garantire uno sfiato in sicurezza in caso di emergenza o necessità di manutenzione; controllare l’operatività dell’intero gasdotto, delle valvole di intercettazione, delle stazioni di compressione – realizzate in Albania e Grecia – e del Prt stesso.
In un secondo momento, nel dubbio, il ministero dell’Ambiente, applicando il Principio di precauzione prescrive di disporre l’acquisizione del nulla osta di fattibilità, con redazione del rapporto di sicurezza, prima dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Il ministero dello Sviluppo economico, però, non è convinto di questa decisione e chiede uno specifico approfondimento: il Prt è o non è assimilabile ad un impianto industriale? È o non è da sottoporre a direttiva Seveso? Ad occuparsi della verifica è il ministero dell’Interno che attraverso il Comitato tecnico regionale valuta se l’impianto deve essere assoggettato alla normativa europea e, dunque, se è necessario redigere il rapporto di sicurezza. Intanto, il ministero dell’Ambiente chiede uno specifico parere alla Commissione europea che risponde con nota del 21 ottobre 2014. Secondo i traduttori del ministero, la nota non esclude che i Prt possano essere localizzati fuori da stabilimenti e quindi essere esenti da applicazione della normativa Seveso. Successivamente, il ministero dell’Interno, con nota del 25 novembre 2014, si allinea al parere Ue. Così, tutto cade nel vuoto. E la prescrizione numero A13 viene dichiarata superata con uno specifico decreto pubblicato il 6 giugno 2015.
A nulla sono serviti i ricorsi del Comune di Melendugno e della Regione Puglia prima al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato. Secondo i due tribunali il Prt non può essere considerato uno stabilimento “in quanto l’attività che si prevedeva dovesse svolgersi nell’ambito del Prt consisteva in una variazione limitata della pressione e della temperatura – quest’ultima di pochi gradi centigradi – in quanto il gas naturale viaggiava dalla stazione albanese a quella italiana sempre nello stato gassoso – e non liquido – lungo un tratto distante circa 120 chilometri che si sviluppava dalla stazione di compressione situata in Albania fino al Prt ubicato nel territorio di Melendugno; tale limitata attività di variazione della pressione e di riscaldamento del gas naturale proveniente nello stato gassoso dall’Albania non poteva essere assimilata ad un’attività di manipolazione.”
E neppure il Principio di precauzione può far ritenere il terminale di distribuzione del progetto assoggettabile alla normativa Seveso, “posto che non era ravvisabile alcuna situazione di incertezza scientifica in relazione alla pericolosità di una sostanza come il gas naturale.”
Eppure, il recente incidente avvenuto in Austria ha dimostrato che la scienza non è infallibile: un morto e 18 feriti sono una certezza e non una ipotesi. La causa è da imputarsi a un filtro separatore che pare abbia ceduto provocando la fuoriuscita di gas che ha poi innescato un incendio. Per questo motivo il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha repentinamente rilanciato l’invito al governo di sottoporre alla Seveso anche Tap, avendo individuato nell’impianto austriaco analogie con quello previsto a Melendugno.
Al di là delle posizioni politiche, ad essere convinto della necessità di applicare la normativa europea è l’ingegnere chimico Alessandro Manuelli, oggi membro della Commissione tecnica del Comune di Melendugno per la verifica del progetto. “Il Prt, che si estenderà in un’area di 12 ettari, è a tutti gli effetti assimilabile ad uno stabilimento perché è costituito da stazioni di compressione, impianti di riduzione della pressione e caldaie per il ripristino della temperatura ottimale.” Senza queste attività il gas non potrebbe essere immesso nel gasdotto Snam. “Ecco perché il Prt dovrebbe essere assoggettato alla Seveso […] stiamo parlando della manipolazione di una sostanza pericolosa, il gas naturale, che a pressione atmosferica è estremamente infiammabile e compresso può esplodere se riscaldato”, aggiunge l’ingegner Manuelli.
Insomma, trovare il bandolo della matassa di questa complessa e a tratti oscura vicenda è impresa ardua. Gianluca Maggiore del Comitato No Tap è convinto che dietro la costruzione di questa opera ci siano occulti equilibri geopolitici. “L’Azerbaijan – sostiene – comprerà il gas da Russia, Iran e Turkmenistan. Lo inietterà nei pozzi esausti e, con un tubo costruito a spese degli europei, lo immetterà nel gasdotto quando il prezzo sarà per loro conveniente. La Turchia disporrà di 6 miliardi di metri cubi di gas e in più gestirà una sorta di rubinetto geopolitico che servirà a far tacere gli europei quando questi la accuseranno di violazione dei diritti umani.”
E in Italia cosa accadrà? “L’Italia non farà nulla – aggiunge Gianluca Maggiore – e Snam guadagnerà sul gas di passaggio costruendo tubi e centrali di compressione. Tutto questo avrà un effetto positivo sul suo bilancio anche qualora le strutture non venissero utilizzate, perché lo Stato erogherà a Snam il 72,5 per cento del prodotto non venduto, in virtù della dichiarazione di strategicità dell’opera.”
Intanto, di recente, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino di Melendugno contro il ministero dell’Ambiente, colpevole di non aver fornito tutta la documentazione riguardante il rispetto delle prescrizioni da adottare prima dei lavori di costruzione del gasdotto. La battaglia contro Tap continua.