La legge della Regione Basilicata n.4 del 13 marzo 2019 – che ha fatto parlare molto di sé per l’ormai noto raddoppio del contingente di potenza elettrica installabile derivante da fonte eolica – dovrebbe essere conosciuta, questa volta in un’ottica positiva, anche per il suo essersi opposta a quanto introdotto dal Governo nazionale, con il cosiddetto Decreto Genova, circa la questione fanghi di depurazione e loro utilizzo in agricoltura.
Si sta parlando del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, modificato e convertito con la legge n.130 del 16 novembre 2018, con specifico riferimento all’articolo 41 contenente “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”.
Molte furono le proteste volte ad evidenziare che, tra le tante anomalie, la norma non riguarda specificatamente la città di Genova, ma l’esigenza di agevolare un’attività legata allo spandimento dei fanghi nei terreni agricoli sull’intero territorio nazionale, motivo per cui venne chiesta la cancellazione dell’articolo 41 dal decreto. Il Governo non ascoltò le richieste introducendo una norma, appunto quella dettata dall’articolo 41, che ha fornito specifici limiti alla concentrazione degli idrocarburi pesanti (C10-C40) nei fanghi di depurazione sia civili sia industriali che possono essere sparsi su suoli agricoli. Secondo alcune interpretazioni la norma avrebbe aumentato di venti volte il limite di concentrazione degli idrocarburi contenuti nei fanghi derivanti dai processi di depurazione – con possibilità di essere sparsi sui suoli agricoli – portandolo da 50 milligrammi/chilogrammo a 1000 milligrammi/chilogrammo.
Si precisa che il limite di 1000 milligrammi/chilogrammo è riferito al “tal quale” e non alla “sostanza secca”, ciò significa che potrebbe essere riscontrato il limite di 1000 milligrammi/chilogrammo in fanghi contenenti una notevole percentuale di acqua anche se gli stessi, resi secchi (quindi privi di acqua), possono far registrare una concentrazione decisamente maggiore. La questione della “sostanza secca” potrebbe essere un temerario espediente per venire incontro alla notevole richiesta di smaltimento dei fanghi (civili ed industriali) con concentrazioni di sostanze tossiche molto elevate: basta una rapida diluizione ed ecco servito il fango che rispetta quanto dettato dalla norma senza che venga abbattuto il carico inquinante che andrà ad “intossicare” il terreno ricevente. Una previsione normativa che sembra celare un favore legislativo andando in direzione opposta a quella della maggior tutela ambientale rendendo, verosimilmente, i fanghi più assimilabili a sostanze ricche di “veleni” che a vantaggiosi concimi ricchi di sostanza organica. Tuttavia la questione dipende dai punti di vista e, molto spesso, il punto di vista sembra essere annebbiato dalle logiche affaristiche che conducono ad una sorta di miopia sulle rilevanti questioni di salute e sicurezza ambientale. Sarebbe lecito chiedersi: nei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura prevale l’effetto concimante o l’effetto intossicante per quei terreni nei quali si decide il loro spandimento? Il parere di chi scrive porta ad accendere i riflettori sulla seconda opzione.
Sono evidenti i notevoli interessi legati ai fanghi in agricoltura: colui che ha necessità di spargere fanghi sottoscrive, generalmente, un contratto con il proprietario dei terreni agricoli per ottenerne la disponibilità. La procedura prevedere la predisposizione di un piano di utilizzazione agronomica ed una autorizzazione allo spandimento dei fanghi, corredata di specifica documentazione. La verifica della compatibilità territoriale di questa pratica agricola rappresenta una criticità significativa per le ripercussioni nel tempo sulla salute dei cittadini. È intuitivo chiedersi chi esegue i campionamenti per controllare la correttezza nell’utilizzo dei fanghi. È realistico pensare che, nella stragrande maggioranza dei casi, i campionamenti non vengano eseguiti da personale “terzo” che ne certifica la provenienza, la modalità di prelievo e la conservazione del campione. Non ci risulta che vengano eseguiti campionamenti in contraddittorio realizzando anche dei contro campioni da conservare per eventuali successivi controlli. Una situazione che rende alquanto preoccupante, oggi più di prima, visto che i limiti di concentrazione di alcune sostanze sono stati fissati su valori per nulla trascurabili con evidenti ripercussioni sulla filiera agro-alimentare.
Dovrebbe indurre ad una cauta riflessione, la mole delle inchieste riguardanti il traffico illecito di rifiuti con riferimento ai fanghi di depurazione. Inchieste che continuano a susseguirsi per il notevole business legato allo spandimento dei fanghi sfruttando la scarsità dei controlli.
NORME E SENTENZE. FACCIAMO CHIAREZZA
È utile fare un po’ di chiarezza normativa, per meglio inquadrare la problematica. La disciplina sull’uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue è contenuta nel decreto legislativo n.99 del 27 gennaio 1992 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Dal combinato disposto del primo comma dell’articolo 2 e del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n.99/1992, discende che possono essere utilizzati – a fini agricoli – i fanghi ritenendoli idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno purché non contengono sostanze tossiche e nocive. Per alcune sostanze, come gli idrocarburi, la norma non fornisce limiti di concentrazione da rispettare, da qui il Far West interpretativo generando una sorta di gara ermeneutica per premiare l’interpretazione peggiore ai fini della tutela ambientale ed allo stesso tempo migliore per i bilanci delle aziende specializzate nel trattamento e spandimento dei fanghi. Le interpretazioni erano indirizzare a fornire assurdi limiti alla concentrazione di quelle sostanze inquinanti per le quali il decreto legislativo n.99/1992 non prevedeva specifiche concentrazioni soglia, trascurando incautamente e volontariamente quanto comunque previsto dal decreto circa il divieto di utilizzare fanghi contenenti sostanze tossiche e nocive.
È stato decisivo l’intervento della Corte di cassazione penale, sezione III, la cui sentenza n.27958 del 6 giugno 2017 ha sancito che per le suddette sostanze vanno applicati i valori limite sanciti dalla Tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo n.152 /2006, pari a 50 milligrammi/chilogrammo.
È la Corte di cassazione che, rifacendosi al principio espresso dall’articolo 127 del decreto legislativo n.152/2006, secondo cui i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti, sottolinea come la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all’interno del decreto legislativo n.99/1992, ma il suo regime giuridico – dal quale è tratta la completa disciplina della materia – deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l’applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal decreto legislativo n.99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale in modo tale che l’attività di trattamento dei rifiuti possa comunque avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente. A tal riguardo, si precisa che l’uso agronomico dei fanghi di depurazione presuppone quindi che gli stessi siano ricondotti al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato e quindi anche a quelli previsti e riportati specificatamente nel decreto legislativo n.152 del 2006.
Successivamente è stato il Tar della Lombardia che con la sentenza n.1782 del 20 luglio 2018 ha richiamato la citata sentenza della Corte di cassazione penale circa la questione che «i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i parametri previsti dalla Tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006», annullando la deliberazione di giunta regionale Lombardia dell’11 settembre 2017 (n.X/7076) recante “Disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla deliberazione di giunta regionale n.2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’articolo 8, comma 8, della legge regionale n.12 del 12 luglio 2007″, con la quale si imponeva un esorbitante limite di concentrazione agli idrocarburi pari a 10 mila milligrammi/chilogrammo.
Purtroppo l’articolo 41 del citato Decreto Genova non ha seguito le indicazioni della Cassazione prevedendo la possibilità di spargere fanghi con limiti di concentrazione più alti rispetto a quanto indicato dalla Corte nella citata sentenza n.27958/2017.
IL CASO BASILICATA
In Basilicata la legge regionale n.4/2019 ha posto un argine alla questione fanghi di depurazione ad uso agricolo, riportando i limiti di concentrazione degli idrocarburi a 50 milligrammi/chilogrammo fino a quando il legislatore nazionale non provvederà ad una riforma organica della materia. Il precedente Consiglio Regionale mostrò particolare attenzione all’ambiente ed alla salute dei lucani, almeno in questa specifica circostanza, ricordando al governo nazionale come la Basilicata, con i suoi 600 mila ettari di superficie agraria utile, destina circa 100 mila ettari al biologico e non può tollerare l’utilizzo di fanghi di depurazione – secondo i limiti previsti dall’articolo 41 del cosiddetto Decreto Genova – del tutto in contrasto con l’incentivazione di un’agricoltura indirizzata verso pratiche agronomiche caratterizzate da una drastica riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche fino a prevederne l’azzeramento per le colture bio.
Una Legge regionale tuttora in vigore che andrebbe rispettata almeno fino a quando non si pronuncerà la Corte costituzionale su una sua eventuale incostituzionalità. Infatti, l’attuale Governo nazionale sarà tristemente ricordato per aver deciso, con Delibera del Consiglio dei ministri dell’8 maggio 2019, di impugnare la norma regionale che ha voluto porre un freno all’utilizzo di particolari fanghi in agricoltura. Il Governo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su una norma (articolo 5 della legge regionale n.4/2019) che la Regione Basilicata ha previsto per assicurare una maggiore tutela per l’intera filiera agro-alimentare lucana quindi per la salute dei suoi cittadini e non solo.
Nel ricorso viene evidenziato che la norma regionale contenuta nell’articolo 5 “Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione”, al comma 1 stabilisce che «sul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.99 del 27 gennaio 1992, vigono i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto nonché, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla Tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo n.153ì2 del 3 aprile 2006.»
Il Consiglio dei ministri evidenzia che la norma regionale, nella sua attuale formulazione, ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, prevede, non soltanto il rispetto dei limiti di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri previsti dal vigente decreto legislativo n.99/1992, ma introduce, per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli, il rispetto dei valori limite di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo stabiliti nella Tabella I, allegato 5, Titolo V, parte IV del decreto legislativo n.152/2006, valori che secondo l’attuale Governo non risulterebbero in linea con quelli tipici di idrocarburi riscontrati nei fanghi di depurazione, essendo quelli tabellarmente previsti dal decreto legislativo n.152/2006 molto più restrittivi poiché destinati alle verifiche analitiche di esame del suolo per la specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare e non dei prodotti/rifiuti da spandere sui terreni agricoli.
I proponenti del ricorso precisano che, con il decreto Genova, si sono volute introdurre specifiche disposizioni per taluni analiti non previsti nel decreto-legge n.99/1992 tra cui proprio gli idrocarburi, inserendo un valore limite di 1000 milligrammi/chilogrammo di sostanza secca per gli idrocarburi C10-C40, corrispondente a quanto indicato nella classificazione comunitaria dei rifiuti come limite massimo per la determinazione dei rifiuti pericolosi. Inoltre, il Governo nazionale precisa che «la predetta disposizione regionale, pertanto, nell’introdurre il rispetto dei più restrittivi valori limite per gli idrocarburi e per i fenoli, come previsti per il suolo e per il sottosuolo dei siti da sottoporre a bonifica, oltre a porsi in conflitto con il parametro interposto statale costituito dal suddetto articolo 41 del decreto legge n.109 del 2018 che ha stabilito il valore limite da assumere per gli idrocarburi e per altri composti (IPA, PCB, Diossine e Furani, Selenio, Toluene), determina, altresì, l’obbligo di dover conferire in discarica o presso gli impianti di incenerimento/co incenerimento i fanghi di depurazione delle acque reflue vista l’impossibilità del recupero in agricoltura, con conseguenti aggravi sulla filiera gestionale del rifiuto stesso.»
In conclusione, il Consiglio dei ministri chiede che venga annullato quello specifico articolo della legge regionale n.4/2019, sulla gestione dei fanghi di depurazione, poiché ritenuto in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell’articolo 117 della Costituzione, in quanto interverrebbe in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti.
Nel ricorso si fa un esplicito rimando alle sentenze della Consulta n.58/2015, n.314/2009, n.62/2008 e n.378/2007, per sottolineare che avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino».
È verosimile pensare che al Consiglio dei ministri possa essere sfuggita la parola “peggiorino” dal momento che la legge della Regione Basilicata nel prevedere valori limiti più restrittivi, per gli idrocarburi ed i fenoli, non determina affatto un peggioramento delle condizioni ambientali quindi della salute di tutti i lucani.
Infatti, al di là della disquisizione sul contenuto della sentenza della Corte di cassazione penale n.27958 del 2017 (limite di concentrazione con riferimento al suolo ed al sottosuolo dei siti da bonificare piuttosto che ai fanghi di depurazione), è evidente che il limite di concentrazione degli idrocarburi pari a 1000 milligrammi/chilogrammo non è affatto trascurabile e/o cautelativo, ancor più se riferito al “tal quale” e senza che si tenga conto della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo prima dello spandimento dei fanghi anche di provenienza industriale quindi caratterizzati da un maggior carico inquinante.
Sembra irrealistico prevedere, nel 2019, una legge peggiorativa rispetto a quella del 1992 che pur consentendo l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura prescriveva, tuttora prescrive, che gli stessi vengano utilizzati in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo (articolo 1) precisando che i fanghi non presentino sostanze tossiche e nocive (articolo 3).
Non è un caso se nella vicina Svizzera, è stato vietato l’utilizzo dei fanghi in agricoltura per il timore che questi possano, a lungo termine, nuocere sia al suolo sia alla salute umana. Infatti, nella Scheda tecnica sui fanghi di depurazione dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP si legge che «se è vero che i fanghi di depurazione contengono pregiate sostanze nutritive come il fosforo e l’azoto, è altrettanto vero che esse trasportano e lasciano penetrare nel suolo anche metalli pesanti e costanze cancerogene generate dalle attività industriali e artigianali nonché dalle abitazioni private (ad esempio residui farmaceutici, sostanze odoranti e ormoni artificiali). Il loro divieto è stato pertanto deciso ai fini della tutela del suolo e della salute.»
Alla luce di quanto esposto, non resta che apprezzare quelle norme che evitano di “intossicare” i nostri terreni più di quanto già non lo siano in una Regione estremamente fragile, come la Basilicata, sufficientemente martoriata da un ventennio di estrazioni petrolifere che dovrebbe imporre livelli di attenzione ambientali maggiori rispetto a quelli assicurati dall’articolo 41 del cosiddetto Decreto Genova quale articolo che, purtroppo, bisognava avere la forza – da parte delle Regioni – di impugnare dinanzi alla Consulta piuttosto che limitarsi a rimediare al danno ricevuto tramite una successiva disposizione legislativa regionale che si spera possa essere “riparatrice” quindi non essere annullata per illegittimità costituzionale.
La questione fanghi di depurazione e loro utilizzo in agricoltura dovrebbe far riflettere tutti noi, politici e non, ed interrogarci su come/quanto vogliamo vivere ed in quali condizioni lasciare, a chi verrà dopo di noi, la Terra che ci sta generosamente ospitando. Tutti noi, in primis uomini e donne di governo, dovremmo avere l’obbligo morale ed il dovere civico di non consentire che il nostro habitat venga avvelenato in modo irrimediabile ed irresponsabile, senza alcun rispetto per noi stessi e, soprattutto, per Chi ci concede di viverci.