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Il decreto Salva Ilva, l’illegittimità costituzionale e l’interesse nazionale

Lo scorso 23 marzo è stata depositata la motivazione della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto Salva Ilva del 2015. Il provvedimento – arrivato quasi tre anni dopo l’incidente mortale all’origine di un procedimento penale, tuttora in corso – non determinerà una battuta d’arresto per il famigerato impianto ex Riva, ma precisa contorni non secondari del bilanciamento tra ambiente e lavoro, oltre che dell’intervento del governo a fronte di sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Come riportato anche dalla Consulta, in un comunicato stampa del 23 marzo scorso, la pronuncia della Corte costituzionale sul decreto Salva Ilva nasce dal procedimento penale relativo all’infortunio mortale dell’8 giugno 2015 in cui ha perso la vita Alessandro Morricella, operaio investito da un getto incandescente mentre era addetto al controllo della temperatura della ghisa presso l’Altoforno 2 (Afo2) dell’impianto Ilva di Taranto.
Il 18 giugno seguente, il pubblico ministero disponeva il sequestro preventivo d’urgenza dell’Altoforno, teatro dell’incidente.
Pochi giorni dopo, però, il Consiglio dei ministri, presieduto da Matteo Renzi, interveniva a gamba tesa nella vicenda, emanando il decreto-legge n.83 del 27 giugno 2015, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, meglio conosciuto come decreto Salva Ilva.
L’articolo 3 del decreto Salva Ilva, rubricato “Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario”, prevedeva che l’attività di impresa di stabilimenti di interesse strategico nazionale “non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.”
La norma si proponeva di operare un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, permettendo una prosecuzione delle attività fino ad un massimo di 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro (articolo 3, comma 2).
Unica condizione per continuare a far funzionare gli impianti era la predisposizione di “un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro” entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro (articolo 3, comma 3).
Il piano in questione, poi, avrebbe dovuto essere trasmesso all’Autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro, nonché al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e agli uffici Asl e Inail per le rispettive attività di vigilanza e controllo, comprensive di monitoraggi e ispezioni diretti a verificare l’attuazione delle misure previste nel piano (articolo 3, commi 3 e 4).
Il 29 giugno 2015, appena due giorni dopo l’emanazione del provvedimento in questione, il giudice per le indagini preliminari di Taranto, Martino Rosati, convalidava il decreto di sequestro d’urgenza del pubblico ministero e disponeva il sequestro preventivo dello stesso impianto, senza facoltà d’uso.
L’8 luglio seguente, proprio sulla base dell’articolo 3 del secondo decreto Salva Ilva, la difesa richiedeva al pubblico ministero – o, in caso di sua competenza, al giudice per le indagini preliminari – di prendere i provvedimenti consequenziali, che avrebbero determinato la sospensione del sequestro per un massimo di 12 mesi.

I DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E L’INTERESSE NAZIONALE
Il pubblico ministero nel sottoporre la questione al giudice per le indagini preliminari sostenne che il decreto Salva Ilva non avrebbe potuto essere applicato al provvedimento di sequestro dell’Altoforno, in quanto “lo spegnimento di Afo2 […] avrebbe determinato un dimezzamento dell’attuale livello produttivo, e non l’interruzione dell’attività produttiva nel suo complesso.” Circostanza, questa, che avrebbe determinato la sostanziale inutilità del decreto governativo.
In subordine – aprendo così la strada per una decisione del Palazzo della Consulta – la pubblica accusa sollevava seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.
Il 14 luglio 2015, nel pronunciarsi sull’istanza, il giudice per le indagini preliminari, pur considerando quella adoperata una “tecnica normativa impropria (determinata probabilmente dalla fretta, notoriamente cattiva consigliera)”, concludeva per l’applicabilità della disciplina in parola agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, anche laddove i provvedimenti cautelari avessero colpito non l’intero stabilimento, ma singoli impianti.
Al contempo, pur nella consapevolezza che la norma sarebbe stata di lì a breve convertita in legge, il giudice per le indagini preliminari sollevava comunque la questione di legittimità costituzionale, stante la “siderale divergenza della norma in rassegna rispetto a vari principi costituzionali.”
La Corte costituzionale, come era prevedibile, ha immediatamente rapportato il decreto Salva Ilva del 2015 – nel frattempo convertito nella legge n.132 del 6 agosto 2015 – al primo decreto Salva Ilva, ovvero il n.207 del 3 dicembre 2012, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, poi convertito in nella legge n.231 del 24 dicembre 2012.
Nel sostenere la legittimità del primo decreto Salva Ilva, la Consulta aveva evidenziato come non sia totalmente precluso al legislatore intervenire per salvaguardare la continuità produttiva di stabilimenti strategici al fine di tutelare l’occupazione. Questi interventi, però, devono fondarsi su un ragionevole bilanciamento dei valori in gioco, evitando “l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (Sentenza Corte Costituzionale n.85 del 2013).
Quel decreto, correttamente, condizionava la prosecuzione dell’attività all’osservanza dei limiti e delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione integrata ambientale, prevedendo la nomina di un garante ed imponendo una specifica serie di controlli e sanzioni (articoli 1, commi 1 e 4, e 3 del decreto-legge n.207 del 2012).

IL LEGISLATORE MALDESTRO, IL NON MEGLIO DEFINITO PIANO ILVA E LA TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI
Molto più maldestro, invece, il legislatore del 2015. Il secondo decreto Salva Ilva, complici anche i ristretti tempi dell’approvazione, sembra “non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza ed incolumità dei lavoratori”, a tutto vantaggio della libertà di impresa.
La prosecuzione delle attività, infatti, è subordinata esclusivamente alla predisposizione da parte dell’impresa di un non meglio definito “piano”, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti istituzionali o privati. Manca una qualsiasi richiesta di misure immediate o tempestive, tanto che le imprese sottoposte a sequestro avrebbero potuto non sospendere affatto l’attività, anche prima della stessa predisposizione (unilaterale) del piano. La norma, infine, richiede solo che siano previste “misure e attività aggiuntive”, senza fare alcun rinvio alla normativa ambientale o in materia di sicurezza sul lavoro.
Le misure richieste sono talmente generiche ed indeterminate che – anche dopo l’approvazione di un piano finalizzato al dissequestro – gli organi di controllo (Asl, Inail e Vigili del fuoco) sarebbero stati incapaci di compiere una verifica effettiva ed efficace della progressiva attuazione dello stesso, del rispetto dei tempi e degli obiettivi di sicurezza eventualmente stabiliti.
A parere della Corte, dunque, il legislatore “ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscidibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione).
Insanabile, allora, il contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, nella parte in cui impone che l’iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Cosa vuol dire tutto questo in termini pratici per Taranto? Non molto, almeno per il momento, perché Ilva, visto il diniego del pubblico ministero all’applicazione del decreto-legge, non si era neppure avvantaggiata della scorciatoia fornita dall’Esecutivo. Come spiegato anche dal commissario straordinario di Ilva, Enrico Laghi, infatti, non ci sarà alcun ulteriore stop per l’Altoforno Afo2, in quanto il dissequestro dello stesso era stato richiesto ed ottenuto seguendo le regole ordinarie del Codice di procedura penale.
Si tratta, tuttavia, di un segnale di non poco conto al legislatore e alle istituzioni circa i limiti che non possono essere superati nella gestione delle grandi crisi industriali e sulla concreta incidenza, anche in queste situazioni, dei diritti alla salute e ad un ambiente salubre.

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