L’Italia, insieme a Croazia e Austria, è stata deferita alla Corte di giustizia per aver notificato solo versioni di bozza del Programma nucleare nazionale, senza adempiere in pieno agli obblighi imposti dalla direttiva 2011/70/Euratom. Il tutto, nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza del 23 agosto 2015 ed una prima lettera di messa in mora del 29 aprile 2016, con la quale si comunicava l’apertura della procedura di infrazione n.2016_2027.
Il 19 luglio 2011 il Consiglio dell’Unione europea approvava la direttiva 2011/70/Euratom che istituiva «un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi» e, entro il 23 agosto 2015, l’Italia avrebbe dovuto presentare il proprio Programma nucleare nazionale di gestione. Ad oggi il documento in questione non ha ancora una versione definitiva ed il nostro Paese è stato deferito alla Corte di giustizia europea che dovrà valutare la situazione ed eventualmente sanzionare l’Italia.
La direttiva 2011/70/Euratom dà corpo alla potestà della Comunità europea dell’energia atomica, istituita a Roma nel 1957, di adottare «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti» (articolo 30 del Trattato Euratom) e a quell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione Europea che «attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare» (Cause C-187/87).
Tutti gli Stati membri generano rifiuti radioattivi dalla produzione di energia o nel corso di attività industriali, agricole, sanitarie e di ricerca, oppure attraverso la dismissione degli impianti nucleari; il funzionamento dei reattori nucleari, in particolare, genera combustibile esaurito, che ciascuno Stato è libero di considerare come una «risorsa preziosa da ritrattare» oppure un rifiuto radioattivo destinato allo smaltimento diretto.
I rifiuti radioattivi, compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l’isolamento dall’uomo e dall’ambiente nel lungo periodo: «la loro particolare natura, vale a dire il fatto che contengono radionuclidi, necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti […]» (In considerazione degli articoli 19, 20 e 21 della direttiva).
COSA DICE LA DIRETTIVA EURATOM
La direttiva 2011/70/Euratom, più nello specifico, prevede che ciascun Paese istituisca e mantenga un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale per la gestionale del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca la responsabilità ed il coordinamento a determinati organismi statali (articolo 5): il Quadro nazionale, a sua volta, comprende un regime per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; un sistema di licenze per attività ed impianti di gestione di rifiuti e combustibile esaurito; un sistema di controlli, di gestione, di ispezioni regolamentate ed obblighi in materia di documentazione e relazione delle attività; azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese sospensione delle attività, modifica, scadenza o revoca delle licenze; una chiara suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione; requisiti nazionali per l’informazione e al pubblico; e, naturalmente, un sistema di finanziamento dell’intera gestione.
Il fulcro del quadro nazionale, tuttavia, è il Programma nucleare nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (articoli 11 e seguenti). Il Programma impone la definizione di obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; la determinazione delle tappe e dei relativi limiti temporali, oltre alla redazione di un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti, nonché ubicazione, quantità e classificazione degli stessi.
Al censimento e alla classificazione dei materiali, il Programma nucleare deve affiancare la definizione di progetti, piani e soluzioni tecniche per la gestione del materiale in questione, oltre alle soluzioni relative alla fase post-chiusura di impianti di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli (articolo 12). Sono, infine, prescritti la valutazione di sostenibilità economica del programma, la definizione di indicatori idonei a monitorare i progressi e – come sempre – la chiara definizione delle responsabilità per l’attuazione del programma.
L’articolo 14 della direttiva imponeva agli Stati di trasmettere alla Commissione europea «una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente entro tre anni.» La prossima scadenza, dunque, sarebbe fissata per l’agosto 2018: vediamo, però, cosa si è fatto finora.
L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EURATOM
L’Italia ha dato una prima attuazione alla direttiva Euratom con il decreto legislativo n.45/2014, anzitutto coordinando le nuove disposizioni europee con alcuni testi normativi rilevanti in materia, come la legge n.1860/1962 sull’impiego pacifico dell’energia nucleare, il decreto legislativo n.230/1995, attuativo di varie direttive in materia di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni ionizzanti e il decreto legislativo n.31/2010 in tema di deposito nazionale dei rifiuti.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.45/2014, è stato poi approvato il decreto 7 agosto 2015 in materia di classificazione dei rifiuti radioattivi, con quale si è operata una suddivisione dei rifiuti in sei categorie a seconda del tempo di dimezzamento dei radionuclidi e di concentrazione della radioattività.
L’articolo 6 ha poi individuato nell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (Isin) l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. L’Isin, i cui organi sono il direttore ed una Consulta formata da tre esperti, cura i processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
L’approvazione del Programma nucleare nazionale è, invece, disciplinata dal successivo articolo 7. L’adozione deve avvenire mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il ministro della Salute e l’Isin. Ogni tre anni, poi, è prevista una verifica del piano «tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali.»
Secondo le intenzioni del legislatore il piano avrebbe dovuto essere approvato, assicurando la necessaria informazione e partecipazione del pubblico, entro il 31 dicembre 2014. Una volta approvato, il testo avrebbe dovuto essere trasmetto entro i trenta giorni successivi e, comunque, entro il 23 agosto 2015 alla Commissione europea (termine che coincide con quello previsto dall’articolo 15 della direttiva 2011/70/Euratom). Qualcosa, tuttavia, non è andato come avrebbe dovuto perché, ad oggi, il Piano non è mai stato trasmesso alla Commissione europea.
Dalle informazioni che è possibile reperire sul portale del ministero dell’Ambiente emerge subito una prima incongruenza: la procedura della Valutazione ambientale strategica del Programma nucleare (codice 3311) ha avuto inizio solo il 18 marzo 2016. Ben oltre il termine ultimo per la notifica del provvedimento alla Commissione e poco prima che giungesse la prima lettera di richiamo della Commissione europea.
Da quel momento, molteplici sono stati i pareri delle autorità, statali e non, competenti, oltre alle consultazioni transfrontaliere intrattenute con Germania, Svizzera, Austria e Francia. Peculiare, per altro, come sottolineato da Legambiente nelle osservazioni presentate è il periodo scelto (dal 15 luglio al 13 settembre) per la sottoposizione al pubblico e la raccolta delle osservazioni sulle 57 pagine di Programma elaborate fino a quel momento.
Oggi, dopo il corposo ed interessantissimo parere della Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (CTVIA) del dicembre scorso e quello del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, arrivato solo a febbraio 2018, il provvedimento viene indicato come «alla firma dei Ministri». Una dizione nient’affatto semplice da interpretare.
Il nuovo inquilino del ministero dell’Ambiente, Sergio Costa, non si è ancora espresso sulla definizione del Programma; qualche laconica dichiarazione, invece, si è avuta sulla questione, parallela e anzi fortemente collegata, della Carta nazionale dei siti potenzialmente idonei (Cnapi) per la scelta del Deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Il fascicolo, come riportato da Ansa, sarebbe all’attenzione del ministro, ma la pubblicazione sembra tutt’altro che vicina.
Da via Cristoforo Colombo ancora una volta si frena sulla pubblicazione del documento: cosa già successa quando Carlo Calenda – prima di chiudere gli ultimi pacchi allo Sviluppo economico – aveva dato il suo placet alla pubblicazione ed era stato l’allora ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, a temporeggiare.
La mossa a sorpresa di Calenda, in effetti, aveva fatto levare le critiche di coloro i quali, come l’associazione lucana ScanZiamo le Scorie, ritengono che la definizione del Programma debba necessariamente precedere la pubblicazione della Cnapi (opinione, questa, dichiaratamente non condivisa dal ministero).
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE
La decisione di deferire Italia, Croazia e Austria alla Corte di giustizia è arrivata in quanto i tre Paesi avevano notificato solo versioni di bozza dei rispettivi Programmi nazionali, senza adempiere in pieno agli obblighi imposti dalla direttiva 2011/70/Euratom. Il tutto, nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza del 23 agosto 2015 ed una prima lettera di messa in mora del 29 aprile 2016, con la quale si comunicava l’apertura della procedura di infrazione n.2016_2027.
Seguendo l’iter descritto nell’articolo 258 TFUE, nel luglio dello scorso anno, la Commissione europea ha notificato all’Italia un parere motivato contenente una formale diffida a completare e trasmettere il Programma nucleare nazionale entro due mesi.
Lasciato decorrere inutilmente anche questo ulteriore termine, a maggio 2018, la Commissione europea ha deferito i tre Paesi alla Corte di giustizia, con la conseguente probabile condanna dei Paesi inadempienti e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla Corte.
Nel frattempo, i circa 90 mila metri cubi di rifiuti nucleari collocati in 8 siti, tra ex centrali e impianti di stoccaggio, continuano a farci pagare un prezzo assai salato, in termini economici e non solo.