Nel novembre 2013, in seguito alle denunce di numerosi cittadini, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Puglia avvia a Taranto un’attività di sperimentazione riguardante l’applicazione di un sistema digitale che raccoglie le segnalazioni del disturbo olfattivo percepito dalla popolazione, con simultaneo campionamento di aria-ambiente, tramite un sistema automatico.
Il progetto, che prende il nome di Odortel, è stato messo a punto dalla società Lenviros srl, in collaborazione con l’Università di Bari e la Labservice srl, per lo sviluppo del dispositivo di campionamento. In sintesi, si tratta di un sistema di comunicazione e ricezione telefonica della ‘molestia olfattiva’ attraverso cui viene registrata la percezione dei recettori sensibili. Una sorta di reclutamento di nasi a prova di odori.
Con una semplice telefonata ad un centralino, cittadini, gruppi organizzati e associazioni – considerati “recettori sensibili” – é possibile registrare le segnalazioni dei disagi, le loro intensità – da 1 (odore appena percettibile) a 3 (odore molto forte) – tramite il tastierino telefonico, e l’invio ad un database che gestisce la creazione di una mappa degli odori. Tutto in tempo reale. Arpa Puglia, nella sua relazione del 2015, spiega che “in corrispondenza delle diverse segnalazioni e della loro ubicazione sul territorio, è possibile una preliminare attribuzione dell’evento odorigeno alla sorgente, attraverso l’analisi delle direzioni del vento, al momento delle stesse segnalazioni.
Il superamento di opportune soglie, basate sul numero delle segnalazioni per indice di intensità in un intervallo di tempo, permette l’attivazione, in tempo reale di un sistema di campionamento ubicato sul territorio che provvede a prelevare l’aria per consentirne la misura in laboratorio, applicando la metodologia dell’olfattometria dinamica in conformità con la norma tecnica UNI EN 13725/2004.”
Va specificato che, per alcune aziende, la normativa prevede, a garanzia di un controllo delle dispersioni delle emissioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) che, tra le altre cose, fissa anche i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti autorizzati, nelle varie matrici ambientali, da non superare. L’attività avviata dall’Arpa, però, si riferisce agli ‘odori molesti’. Anche sostanze emesse in concentrazione autorizzata dalla normativa vigente possono generare ‘molestie olfattive’. Il parametro da considerare è differente e si riferisce alla percezione olfattiva per la quale non esistono limiti di legge. Un vuoto normativo che, di recente, è stato colmato dalla Corte di Cassazione (sez. III Penale) con sentenza, n.12019, 10 febbraio-23 marzo 2015, di rigetto del ricorso dell’azienda Kaffa srl, giudicata colpevole della contravvenzione di cui all’art. 674 del Codice Penale. Una sentenza che, per la prima volta, pone dei punti fermi.
I PUNTI FERMI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
“[…] Il ricorso è infondato. […], il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori […]; con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ. in un’ottica strettamente individualistica […].” “Né vale, in senso contrario, – continua la Corte – l’assunto difensivo per il quale, in alcune occasioni, questa Corte ha invece affermato che la configurabilità dell’art. 674 cod. pen. è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei limiti di legge, o dell’autorizzazione; osserva il Collegio, infatti, che queste pronunce si riferiscono a casi ben diversi dal presente, nei quali vi era piena corrispondenza “qualitativa” e “tipologica” tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge, tra quelle accertate e quelle che l’agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti.”
Insomma, per la Corte di Cassazione la norma ambientale non garantisce il diritto alla salute e lo spiega chiaramente nei passaggi successivi: “situazione nella quale, invero, il rispetto di questi ultimi implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall’ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica […]. Da quanto precede, dunque, deriva che, nel caso in esame, trovano applicazione i seguenti principi, enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamata: a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità; b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti […].”
Una sentenza impeccabile, da manuale sotto il profilo giurisprudenziale. Peccato che la pena per l’azienda è una semplice multa di poco più di 200 euro. Certo, perché quell’azienda non può interrompere la propria attività, visto che non vìola la normativa ambientale – che per reiterate violazioni della normativa Aia, prevede la revoca dell’autorizzazione a produrre – ma quella del codice penale, la cui pena è davvero irrisoria. Di fatto, a pagarne le conseguenze sono ancora una volta i cittadini che, nonostante le sentenze da incorniciare, continuano a respirare odori micidiali.
Che fare? Adoperarsi affinché vengano fissati dei limiti di legge anche per gli ‘odori’, accontentandoci di monitoraggi sporadici e spesso non risolutivi, fornendo un alibi di ferro alle aziende incriminate, oppure tenerci la legge così com’è rassegnandoci a ricevere in cambio bigliettoni da poche centinaia di euro e lasciando che il problema persista? Lo scenario è davvero inquietante. Del resto la legislazione italiana, spesso contraddittoria, prevede:
Articolo 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad euro 206”;
Articolo 844 Codice Civile Tollerabilità delle immissioni “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
UNA SENTENZA STORICA E IL PROGETTO ODORTEL
La storica sentenza arriva quando è ancora in corso il progetto Odortel che, nel frattempo, al 31 dicembre 2015 vanta un numero di recettori volontari pari a 67, posizionati su una mappa, con un codice identificativo per la registrazione della telefonata. I dati risultanti dalle attività condotte sono stati oggetto di un importante lavoro scientifico (Automated Collection of Real-Time Alerts of Citizens as a Useful Tool to Continuously Monitor Malodorous Emissions) pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer reviewed “International Journal of Environmental Research in Public Health”. Senz’altro un risultato interessante dal punto di vista scientifico. Un tassello in più che va ad aggiungersi alla già vasta letteratura esistente in materia. Riconoscerlo è doveroso, tanto quanto ricordare che quelle temibili puzze, ancora oggi, continuano ad ammorbare la popolazione tarantina.
La già citata relazione finale dell’Arpa Puglia – riferita all’attività condotta nel 2015 – attribuisce, in conclusione, la provenienza prevalente delle emissioni odorigene alla Raffineria Eni. In particolare dalla zona che si affaccia sul mar Grande, Punta Rondinella. E proprio quando mancano circa cinque mesi alla conclusione del progetto Odortel, la Gazzetta del Mezzogiorno pubblica – il 17 luglio 2015 – ben due articoli secondo i quali la Procura di Taranto ha avviato un’inchiesta che vede indagate per emissioni otto persone alle dipendenze dell’Eni e dell’Hidrochemical. Attraverso un incidente probatorio sarà un perito nominato dal giudice per le indagini preliminari a valutare le cause e l’origine delle emissioni moleste. La Procura chiede di “accertare se dallo stabilimento Eni di Taranto (raffineria), nonché dallo stabilimento Hidrochemical di Taranto si diffondano in modo illecito, gas, vapori, sostanze areiformi o altri composti contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all’interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto ed eventualmente di altri centri vicini, con particolare riferimento alle emissioni odorigene segnalate nelle decine di denunce in atti”.
La vicenda si interseca con l’inchiesta – l’Oilgate, di cui Terre di frontiera si è occupata nel numero aprile – condotta dalla procura di Potenza sulla presunta gestione illecita dei rifiuti del Centro oli Eni di Viggiano (Cova). Hidrochemical srl viene, infatti, indicata nell’ordinanza del 29 marzo 2016 come una delle ditte acquirenti che avrebbe gestito 129,14 tonnellate di rifiuti nel 2013 e 1415,64 tonnellate nel 2014 provenienti proprio da Cova. Rifiuti contenenti anche derivati dello zolfo. Hidrochemical service srl, azienda di inertizzazione, ha sede a Punta Rondinella. Eppure, nel 2008, come riportato nella Determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto – la n.81 del 13 giugno 2008 – fu proprio l’Arpa a dare parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile di inertizzazione che tratta, tra le altre cose, rifiuti della raffinazione del petrolio, della purificazione del gas naturale e rifiuti contenenti zolfo prodotti da desolforazione del petrolio. Eni ha bisogno di Hidrochemical, proprio a due passi dalla raffineria e a due passi dal parco serbatoi.
Oggi l’attività di Odortel è stata inspiegabilmente sospesa. In una nota sibillina, inviata alla stampa e alle associazioni, il 20 giugno 2016, il Direttore scientifico facente funzione di Direttore generale Arpa Puglia, Massimo Blonda, subentrato nel frattempo al posto di Giorgio Assennato “informa che, a seguito di specifica richiesta dei competenti Assessorato regionale e Dipartimento regionale, ha avviato una verifica tecnico contabile interna sulle attività relative al Centro Salute Ambiente e Progetto Ionico-Salentino, avvalendosi di una qualificata figura terza esterna all’agenzia. La verifica riguarderà anche le connessioni progettuali con il progetto Odortel di Taranto. In merito a quest’ultima attività Arpa Puglia comunica che sono disponibili sul sito per l’agenzia i report tecnico scientifici relativi all’annualità 2014 e 2015.” Arpa sul suo sito rassicura che “l’attività progettuale, così come condotta finora, si è ora conclusa, ma le attività di approfondimento, nonché di verifica e controllo, relative agli eventi odorigeni, sono tuttora in corso e continueranno ad essere attuate, in particolare con l’obiettivo di rimuovere e o minimizzare le sorgenti di tali sostanze. A questo scopo, si invitano i cittadini di Taranto ad inviare, d’ora innanzi, eventuali segnalazioni di molestia olfattiva, con indicazione di luogo, data e ora di percezione e del livello di intensità di odore percepito all’indirizzo: info@arpa. puglia.it’’.
E allora caccia al colpevole. A questo punto non ci resta che augurarci che – come spesso avviene – gli attivisti locali, a Taranto, continuino a vigilare, anche contro il progetto Tempa Rossa che, porterebbe con sé ulteriori ‘puzze’ di inenarrabile intensità.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E LIMITI DI LEGGE
Autorizzazione di cui necessitano aziende che per la natura della loro attività, impattante dal punto di vista ambientale, devono rispettare i principi di Integrated pollution prevention and control (Ippc), fissati dall’Unione Europea a partire dal 1996. Nel documento autorizzativo sono contenute le prescrizioni da soddisfare nel corso dell’attività. Vale a dire pratiche da seguire per limitare il carico inquinante nelle varie matrici ambientali (aria, acqua, terra), e limiti di legge da rispettare per gli scarichi di sostanze inquinanti in quantità autorizzate. Le concentrazioni autorizzate, rappresentano un compromesso tra esigenze economiche e politiche e non sono una garanzia per la tutela della salute. I limiti di legge – come spiegato da Ferdinando Laghi, vicepresidente Isde nazionale, in uno studio dal titolo “Inquinamento atmosferico e salute in età evolutiva” – vengono di norma calcolati per soggetti adulti e non tengono conto della popolazione più vulnerabile come bambini, anziani, donne in gravidanza, e in fase prenatale, c’è una maggiore suscettibilità verso sostanze tossiche. Inoltre, per le polveri fini che veicolano un gran numero di sostanze nocive non esiste una soglia di concentrazione al di sotto della quale si possano escludere effetti sulla salute. i limiti di legge per singole sostanze non sono calibrati sulla base dell’azione combinata ed esponenziale che può svolgere la concomitante presenza di più fonti di inquinamento. Esempio emblematico è Taranto dove Ilva, Raffineria Eni, discariche e aziende di smaltimento scarti di attività petrolifera creano un mix nocivo di veleni.
DERIVATI DI ZOLFO E IDROGENO SOLFORATO
Gli esperti li chiamano ‘eventi odorigeni’ oppure ‘molestie olfattive’ ma, di fatto, rendono l’aria irrespirabile. Sono gli odori sgradevoli generati dalle emissioni di derivati dello zolfo, per lo più solfuri e mercaptani (o tioli). Per la loro caratteristica chimico-fisica vengono percepiti con straordinaria intensità e persistenza, anche a concentrazione in aria del tutto trascurabile, tanto da essere utilizzati come ‘traccianti’ del gas metano per uso domestico, allo scopo di allertare in caso di fughe accidentali. Il metano è inodore. I nostri nasi non si accorgono della sua presenza, se disperso in aria, mentre miscelato con tioli, ci avverte della sua pericolosa diffusione. Il più semplice idrocarburo esistente in natura (CH4) é, infatti, un gas altamente infiammabile.
I derivati dello zolfo li ritroviamo anche nel petrolio con gli idrocarburi alifatici, a catena lineare, ramificata e ciclici e gli idrocarburi aromatici, mono e policiclici. Il tenore di zolfo nel petrolio è una discriminante sui costi di lavorazione e anche sulla qualità del prodotto da esportare o da raffinare. Maggiore è la presenza di zolfo, più spinta è la lavorazione, con incremento dei costi di esercizio degli impianti di raffinazione. Lo zolfo va allontanato dagli idrocarburi, per motivi ambientali -bruciando origina SO2 (anidride solforosa) – e per tutelare gli impianti di raffinazione. Il processo è definito ‘desolforazione’ ed attraverso di esso lo zolfo, chimicamente legato agli idrocarburi, viene trasformato in acido solfidrico (H2S). Il gas naturale viene subito separato da questo acido, presente in miscela e non legato ad esso chimicamente, subito dopo l’estrazione, per evitare fenomeni di corrosione dell’oleodotto. Anche il greggio é in parte desolforato in loco, prima di essere trasportato nelle raffinerie dove viene stoccato in attesa di essere lavorato o caricato sulle petroliere, ma contiene ancora zolfo residuo le cui frazioni più volatili sprigionano in aria caratteristici odori nauseabondi. Il petrolio greggio in raffineria viene sottoposto ad ulteriore desolforazione. L’acido solfidrico risultante dalla reazione con corrente di idrogeno viene trasformato in zolfo solido, giallo e inodore.
Allora perché nei pressi dei pozzi di estrazione in Basilicata e delle raffinerie gli odori di ‘uova e verdure marce’, tipici dei derivati dello zolfo è così intenso e persistente? La risposta risiede nei processi di trasformazione: non sono mai completi e l’idrogeno solforato, prodotto da reazione di ossidazione, si disperde molto rapidamente.
In particolare, l’acido solfidrico – detto anche idrogeno solforato o solfuro di idrogeno – è un gas tossico particolarmente fastidioso anche a bassissima concentrazione per il suo tipico odore. La soglia umana di identificazione dell’odore di questo gas è talmente bassa che l’idrogeno solforato viene facilmente identificato anche senza l’utilizzo di strumenti appositi. Pur non essendo pericoloso a questi livelli, la sua presenza provoca un peggioramento della qualità della vita e l’esasperazione della popolazione residente nelle zone dove si diffonde. Gli effetti sulla salute variano in relazione alla concentrazione e al grado di esposizione: a 10-20 ppm (14-28 mg/mc) provoca un’irritazione agli occhi; a 50-100 ppm provoca gravi danni a livello oculare; a 150-250 ppm vi è la perdita del senso dell’odorato; a 320-530 ppm causa un edema polmonare che può condurre alla morte; a 1000-2000 ppm (1,4-2,8 g/mc) causa la morte immediata. Le numerose emissioni naturali di questo gas non possono essere logicamente regolamentate per legge. Sono state comunque fissate delle limitazioni per le emissioni di natura antropica. L’articolo 8 del DPR n.322 del 15 aprile 1971, che regola i provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore dell’industria, per l’acido solfidrico, in qualunque punto esterno ai perimetri industriali, riporta che le emissioni dovute ai contributi complessivi degli stabilimenti industriali non devono superare il valore di punta di 0,07 ppm, e la concentrazione media nelle 24 ore non può superare il valore di 0,03 ppm. Non vi sono limitazioni inerenti la concentrazione ambientale dell’H2S nelle aree abitate. Al fine di prevenire il fastidio causato dalla puzza di questo gas, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) consiglia di porre come limite di tutela della popolazione il valore di 0,005 ppm (7 microgrammi/mc), sempre tenendo conto delle eventuali emissioni naturali nelle aree considerate. Nell’ambito dell’igiene del lavoro il valore di TLV-TWA è di 10 ppm, mentre il TLV-Stel è 15 ppm. A lungo termine comporta affaticamento, perdita dell’appetito, cefalee, disturbi cognitivi e della memoria. L’inquinamento delle acque con idrogeno solforato provoca la moria di pesci; l’effetto sulle piante é cronico per la sottrazione di microelementi essenziali per il funzionamento dei sistemi enzimatici.
Nei confronti dei materiali mostra una certa aggressività per i metalli, provocandone la corrosione.