Periodico indipendente su Ambiente, Sud e Mediterraneo / Fondato il 23 dicembre 2015
 

Lobby e royalty “una tantum” nei parchi 

Il 20 giugno 2017 la Camera dei deputati ha approvato con 249 voti a favore, 115 contrari e 32 astenuti la cosiddetta legge di riforma dei parchi che ora torna al Senato per il varo definitivo. Contro l’approvazione della legge hanno votato: Sinistra italiana, Movimento democratico e progressista, Movimento 5 Stelle, Lega e Conservatori e Riformisti. Forza Italia si è astenuta.

Un disegno di legge – il numero 4144 – scaturito in Senato da uno schieramento politico trasversale fortemente eterogeneo, rappresentato da senatori privi di vincoli forti di appartenenza al proprio gruppo parlamentare. E, aggiungiamo, privi di competenze in materia di parchi, almeno a leggere i loro curriculum. Un livello riscontrabile anche nel basso profilo del dibattito parlamentare in aula durante le sedute per l’approvazione dell’articolo 8 di questa nuova riforma dei Parchi che introduce il sistema economico delle royalty private da versare agli enti Parco e con enti gestori fortemente condizionabili da localismi ed interessi economici delle lobby multinazionali. Considerata l’importanza dell’argomento, fa riflettere il basso livello del dibattito dentro e fuori il Parlamento. Soprattutto per l’assenza di informazioni e per lo scarso coinvolgimento dei territori e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale.

L’ITER DELLA LEGGE
A rispondere all’appello di 12 associazioni ambientaliste (tra le quali spicca l’assenza di Legambiente), che chiedevano di non firmare la nuova legge sui parchi, sono stati 115 deputati, lasciando la rappresentanza dei favorevoli principalmente al Partito Democratico. Un testo di legge diverso dalla prima stesura in Senato. La nuova legge ha visto il presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci, tra i principali fautori di quello che Cts, Enpa, Greenpeace, Gruppo di intervento giuridico, Italia Nostra, Lav, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness, Federazione nazionale Pronatura, WWF definiscono una vera e propria “controriforma” per i parchi.
Sull’articolo 8, che introduce royalty dei privati per i parchi, il 24 maggio scorso si erano espressi a favore 326 deputati, 25 contrari e 5 astenuti. Tra i contrari i deputati del Movimento 5 Stelle, anche se in sede di presentazione degli emendamenti 8 deputati hanno proposto – e fatto votare dall’aula – l’introduzione dell’articolo 1 comma 1 septies. Un nuovo comma che introduce le royalty “una tantum” anche da parte degli imbottigliatori di acque minerali, con impianti ubicati all’interno dei parchi. Non importa se poi le acque vengono captate, o meno, da sorgenti ubicate all’interno del perimetro dell’area protetta attraverso condutture. 
L’emendamento “salva trivelle nei parchi”, invece, è stato approvato alla Camera lo scorso 23 maggio da una maggioranza composta da Partito Democratico, Forza Italia e Alleanza liberalpopolare-autonomie (Ala), con 226 voti favorevoli, 99 contrari e 30 astenuti. Rappresenta solo un aspetto della volontà che riconduce alle lobby economiche private introdotte nell’articolo 8 che, più di tutti, merita una riflessione per gli effetti che potrebbe avere sulla gestione dei parchi e le implicazioni che riguarderebbero la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 

L’ARTICOLO 8
L’articolo 8 della nuova riforma dei parchi, dal titolo “Modifiche all’articolo 16 della legge n.394 del 1991”, non è solo di difficile attuazione, ma potrebbe innescare una vera e propria destabilizzazione dei parchi, imponendo pressioni da parte di portatori di interesse di attività economiche incompatibili con le misure di salvaguardia dell’area protetta.
Infatti, l’articolo “impone” un versamento “coatto” ai parchi di somme “una tantum” ad opera dei privati (in Senato, nella prima stesura dell’articolo erano previsti versamenti annuali). Versamenti non “volontari”, come sarebbe lecito attendersi, bensì “obbligatori”, anche se difficilmente esigibili (la legge non chiarisce le modalità di erogazione).
L’articolo 8 sembra essere stato inserito nella legge più per superare quello che i portatori di interesse economico hanno più volte definito “dogma dell’incompatibilità” di progetti ed opere vietate nelle misure di salvaguardia nei parchi. 
Il cambio da “annualmente” a “una tantum” dei versamenti economici delle royalty non è un aspetto di poco conto. È la manifesta volontà delle lobby di salvaguardare i propri interessi economici nella legge sui parchi. Essi ruotano intorno al sistema delle concessioni: da quelle demaniali allo sfruttamento del sottosuolo, dalle acque minerali all’uso commerciale dell’acqua pubblica, dalle concessioni demaniali per impianti energetici alle infrastrutture per il trasporto elettrico e agli idrocarburi.
Siamo di fronte ad un espediente che, nella legge, viene definito “compensazione ambientale” ma che in realtà cela un vero e proprio tentativo di privatizzare i beni comuni dei parchi, imponendo agli enti gestori delle aree protette il ricatto del finanziamento forzato, pur se saltuario e “una tantum”, con l’imposizione di un modello filo-aziendalista secondo l’equazione: buona gestione ed efficienza gestionale dei parchi uguale a più finanziatori privati e maggiori utili economici. In realtà è lo Stato che tappa i buchi dei bilanci aziendali privati. I presidenti dei parchi che non realizzano e perseguono gli obiettivi auspicati dalle lobby nella legge, rendono difficile la loro permanenza alla guida dei parchi e, dunque, vanno a casa.
Questo è il contenuto dell’articolo 8 della cosiddetta legge di “riforma” dei parchi. Piaccia o non piaccia. A poco vale affermare che le royalty serviranno per attuare i ripristini e i riequilibri ambientali.  
L’articolo 8 elenca addirittura un “tariffario” per rendere disponibili – per i più svariati utilizzi commerciali – fiumi, laghi, boschi, montagne e persino il sottosuolo, già sfruttati o sfruttabili. La sostanza riconduce sempre alla provenienza delle royalty da destinare ai parchi. Alle opere ed ai progetti dei soggetti finanziatori che l’articolo 8 elenca, in gran parte “incompatibili” con l’esistenza dell’area protetta. Per aggirare le nuove trivellazioni nei parchi, ad esempio, si attua l’espediente dei work over (trivellazioni multiple del sottosuolo partendo dalla stessa postazione).

UNA TANTUM
Dalla lettura dal comma 1 bis al comma 1 septiesdecies, la norma sembra essere stata scritta da petrolieri, produttori e trasportatori di energia. Certamente non dai senatori dei gruppi parlamentari proponenti che, invece, sembrano aver aderito a un’idea di altri, se non per interesse, in modo generico e soprattutto non valutando gli effetti negativi che può produrre per la salvaguardia del territorio e per l’ambiente dei parchi. 
Strano che i proponenti delle “royalty per i parchi” non abbiano definito ed indicato i criteri con cui sono state definite e fissate le quote percentuali in sede di proposta, con i criteri alla base delle tariffe economiche nell’articolo 8. Nonostante tutto, questo modello viene presentato sulla stampa come “moderno, innovativo ed originale”. Una carenza anche di metodo, oltre che di sostanza che però induce a fare ulteriori riflessioni sul vero obiettivo che si prefigge la norma.  
Un articolo emendato anche in sede di Commissione e in Assemblea, con motivazioni spesso incomprensibili nei resoconti stenografici, con la solita “manina” che inserisce o fa scomparire parti di testo leggibile sempre nei resoconti parlamentari. Così come è avvenuto per l’emendamento del comma 1septies: accanto ai termini “oleodotti, metanodotti e elettrodotti” è stato inserito in sede di approvazione alla Camera “carbondotti”. Forse per rispondere a qualche sollecitazione proveniente da società operanti nel parco dell’Asinara, così come per l’emendamento del comma 1 quinques che riguarda sicuramente le attività petrolifere ubicate nel perimetro del Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, in Basilicata.
Dal testo definitivo e nei vari commi è stato, invece, cancellato il riferimento a “l’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo e le modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Forse per non vincolare troppo il governo ad impegni stringenti su una legge ed un articolo di legge che appare di improbabile attuazione.

LE CONTROPARTITE POLITICHE
Sul piano politico la nuova legge – come affermano i sostenitori della cosiddetta riforma dei parchi – prevede contropartite importanti per le comunità: “dalle quote rose e alle partecipazioni allargate nei consigli di amministrazione dei parchi”. In realtà sembrano essere stati accolti i soliti contentini, elargiti attraverso nuove poltrone nei parchi a categorie in precedenza escluse. Le modifiche più importanti sono quelle introdotte all’ex articolo 16 della legge n.394/1991 e dal nuovo articolo 8 che, se approvate in via definitiva al momento del varo definitivo, secondo alcune associazioni ambientaliste violerebbero i principi di indipendenza gestionale dei parchi, con un progressivo e totale asservimento agli interessi dei futuri finanziatori privati. 

POSSIBILI EFFETTI FUTURI PER LA GESTIONE DEI PARCHI
Pare che ad ispirare l’articolo 8 e il sistema delle “royalty private destinate ai parchi” siano state le multinazionali del petrolio operanti in Basilicata: una regione che di royalty nei parchi se ne intende, considerati anche gli effetti che ha prodotto e produce sull’ambiente l’attività petrolifera nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese. 
Gli enti parco, il presidente e gli organi di vertice si troverebbero in futuro – se dovesse essere approvata la legge con questo articolo 8 – nella difficile condizione di non poter rifiutare “nulla osta ed autorizzazioni” richiesti da società private per opere esistenti, ma anche per progetti in itinere, anche se impattanti. 
In questo modo sarebbero svuotati anche i principi sanciti nell’articolo 1 della legge n.394/1991, non oggetto di modifica). In primis il richiamo nella legge sui parchi all’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” rafforzato dal richiamo all’articolo 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Più che una riforma sarebbe meglio definirla, da questo punto di vista, “controriforma”. Promette di svuotare i principi e le funzioni delle istituzioni pubbliche preposte alla salvaguardia del territorio protetto, volute dai cittadini grazie ad anni di battaglie in difesa della natura, con uno “sviluppo sostenibile”, ridefinito dalle multinazionali dell’energia e non certamente guardando ai bisogni delle comunità e le istituzioni pubbliche. 
Sempre che, in attesa delle linee guida ministeriali che chiariscano dubbi e perplessità – che sicuramente ci saranno – non ci pensi la Corte Costituzionale decretando la cancellazione dell’articolo 8. Le categorie merceologiche indicate in esso si prestano ad essere oggetto di ricorsi da parte degli stessi soggetti economici, per le discriminazioni che pone l’obbligatorietà delle royalty in materia di concorrenza tra imprese presenti in uno stesso territorio e per i criteri economici poco chiari indicati nella legge.

COMMA PER COMMA, LA VISION COMMERCIALE DELL’ARTICOLO 8
Analizziamo i contenuti dei commi dell’articolo 8 introdotti dalla nuova legge sui parchi ricostruiti a seguito dell’approvazione in aula degli emendamenti proposti in Commissione e dall’Assemblea. Troviamo indicate addirittura le tariffe sulle royalty, a prescindere dalla compatibilità delle opere e progetti con le misure di salvaguardia dei parchi. Sul sistema di calcolo – seguito dai senatori proponenti per definire “canoni e percentuali” elencati nell’articolo 8 – nulla è dato sapere.
Dighe, centrali idroelettriche e captazioni idriche nei parchi (articolo 8 comma 1 bis)
“I titolari di concessioni di derivazione d’acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa col locate all’interno di aree protette, sono tenuti a versare annualmente all’ente gestore dell’area medesima una somma di ammontare pari, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.”
Problematiche: il comma riguarda progetti esistenti di centrali idroelettriche e quelli in itinere in quasi tutti i parchi nazionali alpini e appenninici: Stelvio, Gran Paradiso, Dolomiti Bellunesi, Gran Sasso, Abruzzi, Cilento, Pollino. In sede di approvazione di un emendamento è stata cancellata dopo “all’interno delle aree protette”, la frase “…o i cui effetti ricadano sulle medesime aree”, con l’evidente scopo di non inficiare possibili attività produttive riconducibili ad effetti indotti sulla salvaguardia dell’ambiente nell’area protetta. Inoltre, alla Camera è saltato dal testo definitivo il riferimento a “l’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Attività estrattive: cave, petrolio, gas, minerali in genere nei parchi (articolo 8 comma 1 ter)
”I titolari di autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare “una tantum” all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.”
Problematiche: l’articolo è stato emendato anche nel comma 1 quinques successivo, prevedendo compensazioni anche per le attività esistenti nei perimetri dei parchi. Le maggiori problematicità riguardano le cave, presenti in tutti i parchi alpini e appenninici (con particolare riferimento al Parco nazionale Alpi Apuane, allo spietramento agricolo del Parco Alta Murgia) e le attività petrolifere nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese e in quello limitrofo del Cilento-Vallo di Diano. Le royalty sono attualmente versate a Comuni e Regioni in ragione del 10 per cento del valore economico per il greggio estratto. Sulla questione è forte l’opposizione dei territori nonostante le competenze in materia di autorizzazioni siano governative, così come gran parte della materia energetica, ad eccezione degli impianti per le cosiddette fonti energetiche alternative di competenza regionale. In sede di approvazione in aula al posto del termine “annualmente” è stato inserita la dicitura “una tantum”, per quanto attiene la periodicità del versamento delle royalty.
Biomassa e centrali a biomassa nei parchi (articolo 8 comma 1 quater)
”I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell’area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all’ente gestore del l’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.”
Problematiche: gli impatti delle centrali a biomassa riguardano tutti i parchi italiani montani con particolare riferimento al Parco nazionale del Pollino (Centrale a biomassa del Mercure) e Parco della Sila (tagli boschivi). L’introduzione del comma 1 quater avrà implicazioni anche per gli effetti sui tagli boschivi nei parchi, l’inquinamento ed i prelievi idrici necessari al raffreddamento delle centrali, con impatti indotti dovuti alla realizzazione di elettrodotti in aree paesaggisticamente sensibili. In sede di approvazione in aula al posto di “annualmente” è stata inserita la dicitura “una tantum” per quanto attiene la periodicità del versamento delle royalty. Inoltre è stato cancellato il riferimento al decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni per definire le modalità del contributo.

Attività estrattive: cave, petrolio, gas, minerali in genere nei parchi (articolo 8 comma 1 quinques)
”I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, all’1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.”
Problematiche: l’articolo è ricompreso in parte anche nel comma 1 ter, prevedendo compensazioni calcolate sulla vendita con notevoli difficoltà di calcolarne gli importi, essendo il mercato petrolifero relativo alla vendita di idrocarburi difficilmente parametrizzabile in termini economici. Le maggiori problematicità riguardano le attività petrolifere nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese ed in quelle previste nel limitrofo Cilento-Vallo di Diano. Le royalty sulle quantità di idrocarburi “estratti” (e non sulla vendita) sono attualmente versate a Comuni e Regioni in ragione del 10 per cento del valore economico per il greggio estratto nei comuni ove sono presenti installazioni. Sulla questione è forte l’opposizione dei territori, nonostante le competenze in materia di autorizzazioni siano governative, così come gran parte della materia energetica ad eccezione degli impianti per le cosiddette fonti energetiche alternative di competenza regionale. In sede di approvazione in aula al posto di “annualmente” è stata inserita la dicitura “una tantum” per quanto attiene la periodicità del versamento delle royalty. Inoltre, in sede di approvazione alla Camera è stato cancellato il capoverso: “l’ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Altre energie rinnovabili nei parchi (articolo 8 comma 1 sexies)
“I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell’area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell’ente gestore dell’area medesima, in un’unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 1 per kW di potenza.”
Problematiche: il comma 1 sexies non definisce a quali energie si riferisca. Riteniamo debba far riferimento principalmente all’eolico e al fotovoltaico. Non le definisce per la difficoltà di coordinare la norma della legge con altre leggi e regolamenti dello Stato per eolico e fotovoltaico che pongono limitazioni all’utilizzo di tali fonti, anche in ambito locale e nei parchi. Gli impianti eolici riguardano soprattutto i territori dell’area appenninica centro meridionale con impatti paesaggistici e territoriali rilevanti anche per le aree protette. In sede di approvazione in aula al posto di “annualmente” è stata inserita la dicitura “una tantum” per quanto attiene la periodicità del versamento delle royalty. Inoltre in sede di approvazione alla Camera è stato cancellato il capoverso: ”l’ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Oleodotti, metanodotti ed elettrodotti nei parchi (articolo 8 comma 1 septies)
”I titolari di autorizzazioni all’esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell’area protetta, sono tenuti a versare una tantum all’ente gestore dell’area medesima, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.”
Problematiche: riguarda tutti i parchi nazionali con opere altamente impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale già imposti tra l’altro con le norme delle servitù coatte da altre leggi statali. Per alcune di esse (metanodotti e oleodotti) non esistono norme ambientali per il loro monitoraggio e per i ripristini ambientali che, invece, la legge affiderebbe in modo improprio agli enti gestori dei parchi, anche in modo generico e non contabilizzabile. Non vengono indicati i criteri utilizzati dal sistema tariffario per le compensazioni con tariffa a chilometraggio. In sede di approvazione in aula al posto di “annualmente” è stato inserito “una tantum” per quanto attiene la periodicità del versamento delle royalty. È inoltre stato cancellato il riferimento del comma all’emanazione delle linee guida ministeriali entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge.
Impianti di imbottigliamento di acque minerali (articolo 8 comma 1 septies 1)
”I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell’area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Problematiche: riguarda tutti i parchi nazionali. Il comma è stato introdotto e votato in assemblea alla Camera. Sono evidenti le problematiche relative alle portate dei corsi d’acqua, anche se il comma non tiene conto delle acque derivate dalle sorgenti nel parco, ma solo l’ubicazione degli impianti di imbottigliamento, con evidenti impatti ambientali conseguenti anche alle lacune nei termini in cui il comma è stato formulato.
 
Porti commerciali e turistici e attracchi nei parchi (articolo 8 comma 1 octies)
”I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare alla prima applicazione all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.”
Problematiche: il comma riguarda tutti i parchi costieri, le isole ed i laghi interni stabilendo una percentuale sul canone di concessione demaniale. L’introduzione dell’articolo intende favorire questa tipologie di opere anche in ambito protetto, a prescindere dalla loro compatibilità e gli impatti con le aree protette.
Applicazione servizi ecosistemici ed esclusioni (articolo 8 comma 1 octies 1 e 1 octies 2)
”Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.” “Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l’adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi.”
Problematiche: i due comma riguardano tutti i parchi. Il comma 1 octies 1 apparirebbe come un refuso, una dimenticanza in sede di approvazione alla Camera, dal momento che i versamenti “annuali” sono stati tutti modificati in “una tantum”.  L’introduzione del comma 1 octies 2 intende favorire invece particolare categorie con evidenti discriminazioni sul libero mercato e per la concorrenza.

Modello di parco-botteghino; parco-concessore; parco-sponsor (articolo 8 dal comma 1 terdecies)
(1-novies). Gli enti gestori dell’area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell’area protetta. 
(1-decies). Costituiscono entrate dell’ente gestore dell’area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell’articolo 
(1-undecies). I beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all’ente gestore dell’area protetta ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L’ente gestore dell’area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l’attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall’articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore dell’area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. 
(1-duodecies). L’ente gestore dell’area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell’ipotesi di cui al presente comma l’ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo. 
(1-terdecies). L’ente gestore dell’area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizza
zione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività del parco e quella privata.
 
Problematiche: nella logica della legge, il parco-produttivo comporta che il parco diventi esso stesso merce, da vendere e mercificare, ivi compresa la fauna selvatica da abbattere e da rivendere sotto forma di carne viva o morta. Qualsiasi commento ai commi è superfluo.
5 per mille ai parchi (articolo 8 comma 1 quaterdecies)
”A decorrere dall’anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell’elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.”
Problematiche: nella logica della legge si intende comunque far convivere il parco-produttivo con il parco-sociale al quale ciascun cittadino può contribuire con il 5 per mille.
 
50 per cento delle entrate dei parchi in un fondo unico ministeriale (articolo 8 comma 1 quinquiesdecies)
”Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema di cui all’articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell’area protetta. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.” 
Problematiche: nella logica della legge, il parco-produttivo (ma solo per gli introiti di cui si prevedono maggiori entrate) comporta che diventi addirittura finanziatore dell’intero sistema attraverso il ministero dell’Ambiente. Emergerebbe da tale assunto anche l’intenzione di ridurre le già scarse risorse economiche destinate ai parchi, considerate un peso per la finanza pubblica, da “alleggerire” con destinazioni forzose derivanti dai privati “finanziatori”. Qualsiasi commento al comma è superfluo.
 
Recepimento e negozi giuridici (articolo 8 comma 1 sexiesdecies)
“L’ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l’ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.”
Problematiche: nell’approvazione alla Camera è stato cancellato il riferimento all’applicazione dell’erogazione economica ai parchi regionali marini e terrestri e alle riserve regionali marine e terrestri.

NIENTE PIÙ PARERI PAESAGGISTICI
La Camera dei deputati, su proposta del deputato Crimi – e parere favorevole della Commissione Ambiente – il 15 giugno 2017 ha approvato – con 340 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti – le “Modifiche all’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004”, sostituendolo con il seguente: “all’articolo 146, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all’articolo 13 della legge n.394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.”
In pratica, in assenza di approfondimenti e possibili impatti che tale decisione potrà provocare su opere e progetti all’interno dei parchi, sono state esautorate in materia di autorizzazioni paesaggistiche e nulla osta le soprintendenze ed il ministero competente per i Beni e le Attività Culturali. Con il pretesto di voler semplificare il rilascio del nulla osta e le autorizzazioni paesaggistiche, si è così fatto un ulteriore regalo alle lobby dell’energia nei parchi che non dovranno soggiacere ai pareri paesaggistici dei tecnici delle soprintendenze e quelli del ministero competente ma solo agli enti gestori dei parchi. Enti gestori che sempre la stessa legge svuota di competenze e prevede di rendere sempre più vicini agli interessi politici locali e a quelli delle grandi multinazionali.

ECCO CHI HA PROPOSTO LA MODIFICA DELLA LEGGE N.394 DEL 1991
Senatori D’Alì e Scilipoti (Forza Italia); De Petris (Gruppo misto-Sinistra italiana-Sinistra ecologia libertà); Caleo e Dalla Zuanna (Partito Democratico); Panizza, Zeller, Zin, Longo, Orellana (Gruppo per le autonomie); Conte (Alternativa popolare); Mastrangeli, Bencini, Simeoni, Bignami (Gruppo misto); Gambaro (Ala); Campanella (Art.1 Mdp); Casaletto (Gal).

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Autore:

Giornalista e sociologo. È autore di numerosi saggi e ricerche sulle tematiche naturalistiche. Ha prodotto studi sociali e ricerche storiche sui beni monumentali, il patrimonio ambientale e la loro tutela. Website: <a href="http://www.pandosia.org/">www.pandosia.org</a>