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Parco eolico “Il Finocchiaro”: in Basilicata le pale girano per incompetenza

A settembre dello scorso anno abbiamo raccontato la storia del parco eolico “Il Finocchiaro” di Lavello, in provincia di Potenza, e di come alcuni cittadini si sono scontrati, e continuano a farlo, con storture procedurali e complicità istituzionali. Oggi, se ne aggiungono altre. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Basilicata, infatti, accoglie le ragioni del Comune di Lavello, della Regione Basilicata, del ministero dei Beni culturali e della società Tivano srl, in una lunga disputa che li vede opposti ai proprietari dei suoli che avevano documentato una serie di vizi procedimentali e amministrativi nell’iter autorizzativo dell’impianto.

Ci hanno sperato a lungo a Lavello. Perché il provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Basilicata era lo strumento più semplice al quale appellarsi per rimettere in discussione l’iter autorizzativo del parco eolico “Il Finocchiaro”. Invece, con la sentenza n.1/2018, il magistrato Maura Stassano, nel dichiararsi incompetente al giudizio, ha accolto le ragioni del Comune di Lavello, della Regione Basilicata, del ministero dei Beni culturali e della Tivano srl.
Ora il destino del parco eolico “Il Finocchiaro” non è più appeso a un filo. E le speranze a cui si erano aggrappati i proprietari dei suoli si fanno più flebili. Nonostante atti regionali e comunali dalla dubbia legittimità e la presenza di diverse falle burocratiche, come vi abbiamo raccontato a settembre 2017 nell’approfondimento “In Basilicata il volto sporco delle energie pulite”.
L’unica strada percorribile sembrerebbe quella che porta a un nuovo processo. Stavolta, però, davanti alla Corte d’appello di Roma.

LA SENTENZA CHE CONDANNA I CITTADINI
Definitivamente pronunciando […] dichiara il proprio difetto di giurisdizione.” Con dieci pagine di motivazioni, il giudice Stassano archivia, insomma, la vicenda del parco eolico di Lavello. Gli enti coinvolti nel procedimento e la società proponente hanno ragione. I ricorrenti, ovvero i proprietari dei suoli che avevano documentato tutta una serie di vizi procedimentali e amministrativi sull’impianto, hanno torto. E sono condannati in solido al pagamento delle spese di lite “liquidate in favore di ciascuno dei resistenti”. La giustizia mostra il proprio volto più intransigente. Ogni ricorrente dovrebbe versare – alle istituzioni coinvolte e ad alcuni dei proprietari dei suoli che hanno provveduto alla legittimazione dei terreni – oltre 6 mila euro a testa. Cittadini resistenti contro cittadini ricorrenti. La guerra tra poveri è solo all’inizio.
I proprietari di alcuni suoli espropriati per la realizzazione del parco eolico “Il Finocchiaro” impugnano dinanzi al Commissario una serie di atti regionali e comunali per illegittimità. In sostanza sostengono che i terreni occupati dall’impianto realizzato da Tivano srl sono gravati da uso civico e non risultano svincolati per mezzo di una procedura di legittimazione. Chiedono l’accertamento della natura dei terreni e, chiaramente, l’annullamento degli atti. Il magistrato, considerata la natura dei vizi sollevati dai ricorrenti, sostiene che questi ultimi non si sono limitati solo a chiedere l’accertamento della natura demaniale dei suoli, bensì l’annullamento di atti che un Commissario per gli usi civici non può espletare. In sostanza, secondo l’interpretazione del giudice, “non hanno impugnato la lesione di un diritto soggettivo, ma un vizio dell’atto.” Giudizio per il quale è competente un solo organo: il Tribunale amministrativo regionale.
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda”, ricorda il giudice nel dispositivo. “La deduzione non è fondata perché la riespansione della natura demaniale del terreno è effetto dell’annullamento dell’atto di legittimazione emesso nei confronti degli occupanti abusivi e non costituisce prius logico per ottenere una pronuncia su un diritto soggettivo. Giudice dei vizi dell’atto di legittimazione è il Tar. […] I ricorrenti lamentano l’interruzione di continuità dei terreni senza produrre prove, senza dimostrare in quale misura l’impianto eolico possa limitare l’esercizio su altri terreni demaniali. Anche nella impugnativa delle determine dirigenziali regionali i ricorrenti non dimostrano la lesione di un diritto soggettivo, ma chiedono la riaffermazione della natura demaniale dei terreni attraverso l’annullamento di atti amministrativi. Ancora una volta giudice competente è il Tar.
E aggiunge che “va affermato che fondatamente la srl eccepisce il difetto di legittimazione processuale del privato cittadino poiché la legittimazione, a tutela dell’esercizio uti cives, non può essere singolare ma comunitaria e quindi spetta agli enti esponenziali – i comuni, amministrazioni separate, comunità di cittadini, regole – e nel caso di conflitto d’interessi, come nella fattispecie, si sarebbe resa necessaria la nomina di un curatore speciale […]
In definitiva, anche qualora i proprietari dei suoli avessero effettivamente avuto ragione, comunque non sarebbero stati, per il magistrato, legittimati ad agire in giudizio in qualità di privati cittadini. Solo il Comune, o un’associazione, o un curatore speciale avrebbero potuto farlo per loro.

ORA, TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA
L’avvocato Domenico Fortarezza è amareggiato. La mente del ricorso al Commissario per gli usi civici ci aveva creduto. “Ho letto e riletto più volte il dispositivo della sentenza”, dice. “Sapevo che sarebbe stata dura. Lo avevo detto a tutti i ricorrenti che si sono affidati a me. Era un tentativo. Ci abbiamo provato e io ci ho creduto. Non solo come avvocato, ma anche come cittadino di Lavello.” Ora i proprietari dei suoli si stanno riorganizzando. Mentre è ancora in piedi il ricorso al Tar contro l’altra costola del mega-impianto eolico originario, quella gestita da San Mauro srl, denominata “Le Coste”, c’è chi è ancora convinto che non tutto sia perduto. Consapevole che in questa vicenda, come in una partita di scacchi, vince chi si posiziona meglio. Il gioco è nelle mani della società eolica che agisce col supporto del Comune di Lavello e della Regione Basilicata.
Ma i cittadini che si sono opposti, non hanno ancora subito lo scacco matto. “La Corte di Cassazione ritiene che il cittadino, occupatore del terreno su cui ricade l’uso civico, può azionare il Commissario per gli usi civici per il rispetto del diritto stesso”, argomenta l’avvocato Fortarezza. “Questo, in parte, sarà l’oggetto dell’appello da presentare alla sezione per gli usi civici della Corte di appello di Roma. È un documento di una certa complessità tecnica”, spiega. “Probabilmente i ricorrenti si avvarranno di uno specialista. Il ricorso al Tar, invece, non è più possibile. Scaduti i 60 giorni di tempo dagli espropri, non ci sono più i margini.
La maggior parte dei proprietari che aveva azionato il giudizio dinanzi al Commissario per gli usi civici proseguirà su questa strada. Altri, invece, sceglieranno la via del concordato con la società. Un altro fronte si è spaccato.
Io non mollo”, dice Mario Di Ciommo, proprietario della masseria che sorge a ridosso del parco eolico della Tivano srl. Lui è tra quelli che pur non avendo legittimato le particelle a uso civico di propria pertinenza, ha subito una “occupazione temporanea e di urgenza”. In poche parole, un esproprio per pubblica utilità. Per la legittimazione avrebbe dovuto versare quasi 17 mila euro. Per il rimborso delle spese legali ne dovrà pagare altri 6 mila. Ma non si arrende. Nell’appello ci crede ancora. Lui quel benedetto certificato che dimostra l’esistenza degli usi civici sulle particelle di sua proprietà lo ha regolarmente consegnato. Quel limite è insuperabile e vuole farlo rispettare. “Voglio dare agli avvocati che ci seguiranno tutto il tempo di studiare bene i termini per l’appello”, dichiara. “Non so se gli altri si uniranno a me. Quello che so è che sono disposto ad andare avanti anche da solo.” In più, andrebbero effettuati degli accertamenti sulle distanze, sulle frequenze acustiche e sui sempre regolari fenomeni di shadow flickering sul centro abitato di Lavello e nelle aree limitrofe.

QUALCHE SPUNTO DALLA GIURISPRUDENZA
La sentenza lascia aperto qualche margine di riflessione. Perché se a mettere in discussione le conclusioni a cui è giunta il giudice Stassano ci dovranno pensare gli avvocati che predisporranno l’appello, noi possiamo limitarci semplicemente a riportare le scelte delle giurisprudenza italiana in materia di usi civici. E non sono esattamente conformi a quelle adottate, in questo caso, dal Commissario per gli usi civici della Basilicata.
Nell’ordinanza della Corte di Cassazione civile – Sez. Unite, ordinanza n.9829 del 7 maggio 2014 – si legge che “appartiene alla giurisdizione del Commissario per gli usi civici la domanda diretta a dichiarare la nullità di contratti dispositivi, in favore di un privato, di terreni gravati da uso civico, trattandosi di questione che presuppone la necessità, anche in assenza di un’esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio.
In questa ordinanza, richiamata nel corso del procedimento anche dall’avvocato Fortarezza, la Corte di Cassazione sostiene che il Commissario per gli usi civici può dichiarare la nullità di un atto dispositivo qualora ritenga di dover accertare preliminarmente l’esistenza di un diritto civico sui terreni oggetto della contestazione.
Nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – prevista dal citato articolo 29 – rientrano le controversie concernenti l’accertamento dell’esistenza, della natura e dell’estensione dei diritti di uso civico, ovvero della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qual volta attengano a controversie aventi ad oggetto l’accertamento tra i titolari delle rispettive posizioni soggettive e debbano essere risolte con efficacia di giudicato Relativamente alle menzionate controversie” – prosegue la Corte – “la giurisdizione del Commissario sussiste ogni qualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate si pone come antecedente logico-giuridico della decisione, cosicché la decisione relativa alla titolarità o alla estinzione degli usi civici, ovvero alle conseguenze della cessione o dell’espropriazione dei terreni soggetti ad usi civici, come antecedente logico necessario, suppone la valutazione e la pronunzia in merito alla qualitas soli.

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Autore:

Giornalista, caporedattrice del periodico Terre di frontiera. Specializzata in tematiche ambientali. Crede nel cambiamento e nella possibilità di ciascuno di contribuirvi.