Periodico indipendente su Ambiente, Sud e Mediterraneo / Fondato il 23 dicembre 2015
 

La politica dei decreti Salva-Ilva

Quella dell’Ilva di Taranto è una storia senza fine. Complessa ed emblematica sia negli avvicendamenti politici coinvolti, sia sotto l’aspetto delle conseguenze ambientali e sanitarie. La sua attività produttiva non si è mai fermata dal giorno della posa della prima pietra, avvenuta il 9 luglio 1960. Allora nessuno immaginava quali sarebbero stati gli effetti della sua presenza nella città dei due mari.

La proposta di accordo sulle garanzie occupazionali discussa tra sindacati nazionali, ArcelorMittal e commissari straordinari dell’Ilva ha ottenuto il “Sì” definitivo dopo il referendum che ha portato al voto il 63,5 per cento degli operai dell’Ilva (6.866 su 10.805 totali). Di questi, favorevoli all’accordo, sono stati il 94 per cento. Ora, l’era dei Riva è finita, ma la storia si ripete. Il gestore pubblico cede l’Ilva al privato che produrrà acciaio come affittuario di alcuni reparti dello stabilimento. Nonostante un processo ancora in corso per disastro ambientale i vertici di ArcelorMittal hanno, di fatto, rubato la scena ai vecchi proprietari dell’Ilva. La famiglia Riva è già un ricordo sbiadito. Ha inizio, così, un nuovo momento storico per Taranto.

L’ORDINANZIA DI DIVIETO DI PASCOLO
Come vi abbiamo già raccontato tutto ha inizio nel 2008 quando scatta un’ordinanza regionale di divieto di pascolo nel raggio di 20 chilometri di distanza dalla zona industriale. I controlli a tappeto della Asl di Taranto sui capi di bestiame contaminati portano alla luce valori di diossine e PCB, nei tessuti animali, oltre i limiti di legge. In alcuni casi i valori riscontrati superano di 30-40 volte quelli consentiti dalla normativa vigente. I primi sospetti ricadono sull’Ilva. E nel 2010 parte l’incidente probatorio al fine di verificare le responsabilità dell’azienda. Le indagini non riguardano solo la contaminazione da diossine e PCB. Nel mirino anche le polveri sottili, il benzo(a)pirene e i metalli pesanti. Tutti inquinanti sprigionati dall’area a caldo, il comparto più inquinante.

UN’AIA CUCITA SU MISURA
A questo punto, ai piani alti, qualcosa comincia a muoversi. E il 4 agosto 2011 viene fatto il primo favore all’Ilva. L’allora ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, firma il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), in accordo con la Regione Puglia e gli Enti locali. Il documento prevedeva ben 462 prescrizioni. In sostanza, si concedeva all’Ilva di continuare a produrre ma nel frattempo avrebbe dovuto adempiere a una marea di interventi, molti dei quali cruciali per evitare ulteriori danni ambientali. L’Aia appariva, dunque, come un abito cucito su misura. Un numero così elevato di prescrizioni voleva dire solo una cosa: l’azienda produceva acciaio e avrebbe continuato a farlo in totale illegalità. Nessuno avrebbe potuto fermarla. Le intercettazioni telefoniche emerse in seguito all’inchiesta “Ambiente svenduto” avrebbero poi confermato quelli che erano forti sospetti e timori da parte di molti attivisti. Divisi, questi ultimi, tra chi era convinto che l’Ilva non avesse i requisiti per ottenere l’Aia e chi, invece, riteneva che il suo rilascio avrebbe garantito la legalità nel proseguimento dell’attività siderurgica. La verità è che senza l’autorizzazione l’Ilva aveva un solo destino: la chiusura. Questo lo sapevano bene i Riva che facevano pressioni per accelerare la procedura di rilascio e avanzavano richieste affinché non fosse restrittiva. Probabilmente la Commissione Ippc incaricata aveva riscontrato criticità tali da impedirle il rilascio di un parere favorevole. Tanto è vero che il ministro Prestigiacomo, in seguito, penserà bene di sostituirne i membri scegliendo uomini di propria fiducia.

LE PRESSIONI PER IL RILASCIO DELL’AIA
Già nel 2008 è Camillo Piazza, vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse, a manifestare preoccupazioni in merito. Nelle audizioni pronuncia frasi come «spingere la commissione IPPC», «esprimere entro qualche settimana un parere favorevole», «Se non si esprime un parere entro quella data si dà avvio ad un processo penale e quell’impianto dovrà essere chiuso.»
Frasi in linea con quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche nel corso dell’inchiesta sull’Ilva “Ambiente Svenduto”: «Che l’Aia sia stata rilasciata aderendo il più possibile alle richieste dell’Ilva si rileva anche da un’altra conversazione nel corso della quale l’avvocato Perli riferiva a Riva Fabio di essersi amaramente rammaricato con il Pelaggi per la sua inerzia che si stava traducendo nella omessa sollecitazione costante a rilasciare l’Aia allo stabilimento Ilva. Dice Perli: “Eh insomma, lui mi ha detto no ma non dire così, vedrai adesso. Cazzo gli ho detto, scusa è da novembre che io vengo qui in pellegrinaggio da te è una roba allucinante!”, cioè cosa dobbiamo fare di più ve l’abbiamo scritta noi’ vi tocca soltanto di leggere le carte, metterle in fila e gestirle un po’.»

SCONTRO TRA POTERI
Nel 2010 parte l’inchiesta sull’Ilva di Taranto. Al termine dell’incidente probatorio, in seguito ai risultati della perizia chimico-ambientale e di quella epidemiologica effettuate dagli esperti, il 10 agosto 2012 il gip Patrizia Todisco emette un’ordinanza. Il dispositivo, tenuto conto della decisione del Tribunale del riesame, mantiene sotto sequestro preventivo (senza facoltà d’uso) gli impianti responsabili dei gravi effetti sanitari e ambientali descritti nelle perizie e riporta una serie di interventi da effettuare per eliminare le situazioni di pericolo. L’Ilva può tenere in marcia gli impianti incriminati ma al solo scopo di effettuare gli interventi richiesti. Per la prima volta, nella storia di Taranto, qualcuno ha il coraggio e il buonsenso di mettere da parte le esigenze produttive scegliendo di tutelare la salute pubblica.
Ma alla politica questa decisione non piace. In primis al ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, che critica duramente la decisione dei giudici di Taranto. Da questo momento è scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario.

I DECRETI ILVA
Ribattezzati decreti “Salva-Ilva”, le nuove norme valide per Taranto, Sito strategico d’interesse nazionale (Sin) per la presenza dell’Ilva, stupiscono per la celerità e frequenza con cui vengono emanate. Ricordiamo che un decreto-legge entra in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Gli effetti prodotti perdono di efficacia se il parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

1. Il ministro Corrado Clini (governo Monti) e l’attuazione dell’Aia. Il conflitto tra poteri e la nomina del garante del governo (decreto-legge n.207 del 3 dicembre 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.231 del 24 dicembre 2012)
Ilva è interesse strategico nazionale. Salvi gli operai e la produzione di acciaio. La norma ha validità in tutta Italia:
Articolo 1, comma 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale individuato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione […].
Conflitto tra potere esecutivo e giudiziario:
Articolo 1, comma 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa a norma del comma 1.
L’Ilva può continuare a produrre e vendere acciaio:
Articolo 3. […] Comma 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Ilva spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata […] alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.
Nomina del Garante del Governo:
Articolo 3, comma 4.[…] é nominato, per un periodo non superiore a tre anni […] un Garante […].

Il Garante del governo, Vitaliano Esposito, denuncia diverse inadempienze. Tutti gli interventi previsti vengono disattesi. A rischio è l’attività dell’azienda poiché sussistono i presupposti per la revoca dell’Aia, in base a quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. La produzione di acciaio, però, continua. Anche dopo i 36 mesi previsti nel decreto.
Nel frattempo Andrea Orlando diventa il nuovo ministro dell’Ambiente (governo Letta). A lui spetta la gestione della patata bollente Ilva. E, infatti, un nuovo decreto “Salva-Ilva” non tarda ad arrivare.

2. Commissariamento dell’Ilva (decreto-legge n.61 del 4 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89 del 3 agosto 2013)
[…] Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell’Ilva spa, che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata; […], viene incaricato, in qualità di commissario straordinario, Enrico Bondi. Verrà sostituito da Piero Gnudi.

L’attività del commissariamento rappresenta a tutti gli effetti una misura in deroga alla revoca dell’Aia. Nella conversione in legge viene aggiunto, infatti, il seguente comma: «1-ter. Il commissariamento […] costituisce deroga all’articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto (152/2006 ndr), qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.» In sostanza, in seguito ad inadempienze, non si applica la norma che determina la revoca dell’Aia, ma il commissario provvede a verificare gli adempimenti previsti.

Il mantenimento dell’attività produttiva e le responsabilità amministrativa e penale del commissario:
Articolo 1. […] Comma 2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento é funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi […];
Articolo 1, comma 3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa é sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa.
Articolo 1, comma 9.[…] l’osservanza delle prescrizioni dei piani […] e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo […], per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione dell’Aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente e della salute.

3. Viene autorizzata la costruzione di due nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento
Articolo 2, comma 1 […] in considerazione dell’urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell’impianto produttivo dell’Ilva di Taranto […] (decreto-legge n.101 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013).

4. Il decreto corregge specifici punti del decreto legislativo n.61 del 4 giugno 2013. In particolare il comma 9 dell’articolo 1, relativo alla responsabilità del commissario straordinario (decreto-legge n.136 del 10 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.6 del 6 febbraio 2014)
È evidente che si tratta di un’azione volta a tutelare il commissario straordinario che, in questo modo, è legittimato a prendere tempo, lasciando praticamente lo stabilimento così com’è:
Articolo 7, comma f. Dopo il comma 9 é aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni […] non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste […]. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell’impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»

5. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n.61 del 4 giugno 2013 e alle prescrizioni 16l (fermata della Batteria n. 11 e 16n), fermata dell’Afo 5 di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (decreto-legge n.91 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n.116 dell’11 agosto 2014).

6. Amministrazione straordinaria. Vengono nominati tre commissari straordinari: Piero Gnudi, Corrado Carruba e Enrico Laghi. Ministro dell’ambiente in carica è Gianluca Galletti (governo Renzi-Gentiloni) (decreto-legge n.1 del 5 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n.20 del 4 marzo 2015)
Individuazione di un affittuario o acquirente:
Articolo 1, comma 4 […] il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale […].
Poteri del commissario e responsabilità:
Articolo 2, comma 1. […] Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […] «D.P.C.M. 14 marzo 2014». Comma 5. Il Piano […] si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data […].
Articolo 2, comma 6. […] Le condotte poste in essere in attuazione del Piano […] non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

7. Al gruppo Ilva in amministrazione straordinaria vengono erogati 300 milioni di euro.
Si tratta di aiuti di Stato per accelerare la cessione dello stabilimento al privato. Nonostante l’aggiudicatario dovrà poi restituire la somma, l’Ue giudica, comunque, illecito il vantaggio economico goduto dall’Ilva rispetto ad altri concorrenti (decreto-legge n.191 del 4 dicembre 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n.13 dell’1 febbraio 2016).
Articolo 1, comma 3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità […], è disposta in favore dell’amministrazione straordinaria l’erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.[…] L’aggiudicatario […] provvede alla restituzione allo Stato dell’importo erogato, maggiorato degli interessi […] entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa […].

8. Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva (decreto-legge n.98 del 9 giugno 2016 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge n.151 dell’1 agosto 2016).
Possibilità di richiesta di proroga non superiore a 18 mesi:
Articolo 1, comma 4. All’articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 […] sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell’aggiudicatario della procedura […] e per un periodo non superiore a 18 mesi […]. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente Ilva spa in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch’esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati».
Estensione dell’immunità:
b) al comma 6, dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «dell’affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati».

Si fissa, dunque, al 31 dicembre 2017 la richiesta di proroga massima. Ma nel dicembre del 2016 spunta un nuovo decreto-legge (il n.244 del 30 dicembre 2016 convertito, con, modificazioni nella legge n.19 del 27 febbraio 2017), che stabilisce che «la realizzazione degli interventi é da attuare entro la scadenza dell’Aia dello stabilimento siderurgico Ilva spa in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.»
Infine, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, l’allora premier Paolo Gentiloni, i già ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, Gian Luca Galletti e Carlo Calenda, firmano l’approvazione delle modifiche del piano ambientale. Questo sulla base della domanda di Aia del 5 luglio 2017 (poi integrata il 31 luglio dello stesso anno) per l’attuazione delle misure e delle attività di «tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.»
Cosa prevedono gli interventi? Saranno davvero tutelati ambiente e salute? Ve ne parleremo nella seconda parte del nostro approfondimento. La storia continua.

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Autore:

Responsabile del Comitato Legamjonici di Taranto. Nel 2010 consulente di parte nell’inchiesta “Ambiente svenduto” sull’Ilva.