Dopo l’accoglimento della richiesta – avanzata dalla Regione Puglia – di sospendere l’espianto degli ulivi almeno fino al 19 aprile 2017, il presidente del Tar Lazio, Gabriella De Michele ha respinto il ricorso del massimo ente regionale con il quale, tra le altre questioni, evidenziava che il ministero dell’Ambiente, a torto, aveva dichiarata ottemperata da parte di Tap la prescrizione A.44 inclusa nella fase zero dei lavori.
La sentenza della giustizia amministrativa – depositata il 20 aprile 2017 – riavvia di fatto i lavori di espianto degli ulivi di Melendugno, al fine di consentire lo scavo del tunnel necessario al passaggio di una parte del contestato gasdotto Tap. Poco importa se le comunità locali e la politica locale si oppongono. Per il Governo – e per il Tar – le opere strategiche di interesse nazionale vanno fatte, senza i se e senza ma.
OPERA DI RILEVANZA STRATEGICA NAZIONALE
Per il Tar l’autorizzazione non può essere revocata. Infatti, nella sentenza, è possibile leggere testualmente che non è revocabile in dubbio, in primo luogo, che la verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n.223/2014 (che ha definito positivamente la Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto Tap) sia di competenza del ministero resistente, trattandosi di opera dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, contemplata nell’allegato II, punto 9 del decreto legislativo n.152/2006, con conseguente affidamento allo Stato stesso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto da ultimo citato, di detta verifica in rapporto alle prescrizioni, contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE È L’UNICO ENTE TITOLARE DI CONTROLLO
Il Tar sebbene riconosca la valenza di organo vigilante alla Regione Puglia, attribuisce poteri unici come ente di controllo al ministero dell’Ambiente al quale, dunque, spetta la decisione finale in materia di Valutazione impatto ambientale «per quanto sopra, sebbene la Regione Puglia – scrive il Tar – con riferimento alla prescrizione A.44, sia indicata nel decreto ministeriale n.223/2014 come ente vigilante, non può escludersi che il ministero dell’Ambiente […] rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via. […] La Regione Puglia, in ogni caso, nelle varie note interlocutorie dalla stessa redatte (tra cui quella del 4 novembre 2016, in risposta alla nota ministeriale del 25 ottobre 2016), ha invero rimesso la valutazione finale al ministero, pur essendo la stessa coinvolta quale ente vigilante nella verifica dell’ottemperanza alla prescrizione A.44.»
LE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA E LE CONCLUSIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
«Le uniche osservazioni che la Regione Puglia ha sollevato, con riferimento alla prescrizione A.44, hanno peraltro riguardato la questione del coinvolgimento del Comune di Melendugno nella procedura di approvazione del progetto di mitigazione ambientale previsto dalla prescrizione stessa (presentato dalla società Tap in data 22 settembre 2015) ed il parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecce relativamente alla distanza di 5 metri tra il contorno e la condotta a terra e gli alberi ad alto fusto; le predette osservazioni della Regione Puglia sono state oggetto di approfondimento e si sono concluse, da un lato, nel senso che il Comune di Melendugno ha rimesso le relative valutazioni alla stessa Regione Puglia e agli altri enti coinvolti, mentre da altro lato, con riferimento alle perplessità manifestate dai Vigili del fuoco di Lecce, è intervenuta in data 1 marzo 2016, la Direzione centrale del dipartimento dei Vigili del fuoco che ha ritenuto sufficiente una distanza di sicurezza di 1 metro, in ragione del fatto che le piante di ulivo non sono annoverate tra gli alberi ad alto fusto.»
L’AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE ALL’ESPIANTO DI 211 ULIVI
Particolarmente rilevante è il passaggio relativo all’autorizzazione all’espianto concessa da due dipartimenti regionali, in palese contraddizione con quanto contestato nel ricorso. «Non può non rilevare inoltre che due articolazioni della stessa Regione Puglia (dipartimento Agricoltura, sezione osservatorio fitosanitario, e dipartimento Agricoltura, servizio provinciale agricoltura di Lecce), rispettivamente con provvedimenti n.821 del 6 marzo e n.12482 del 9 marzo 2017, hanno concesso alla società Tap l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo, oggetto della presente controversia; le ulteriori osservazioni del dipartimento di Ecologia della Regione Puglia (articolazione diversa da quelle prima citate), in data 15 marzo 2017, non hanno posto nel nulla le predette autorizzazioni regionali del 6 e del 9 marzo scorso, né è stato chiarito il rapporto esistente tra le predette articolazioni dello stesso ente territoriale, con riferimento alla competenza nella concessione delle autorizzazioni all’espianto delle piante di ulivo; le predette autorizzazioni sono state concesse in applicazione del decreto del ministero delle Politiche agricole del 7 dicembre 2016 e, al riguardo, ai fini della verifica dei presupposti per la movimentazione delle piante affette da Xylella fastidiosa, di cui all’articolo 12 del decreto citato, non risulta revocabile in dubbio che il progetto Tap sia un’opera di pubblica utilità e che lo stesso abbia ricevuto la valutazione positiva dell’impatto ambientale (decreto ministeriale n.223/2014), mentre l’ulteriore sub-procedimento di Via, riferito al progetto esecutivo del micro-tunnel, attiene ad una fase successiva, non coinvolta dal provvedimento attualmente in esame.»