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Troppo bonus: l’elemosina della benzina alla Basilicata e le rivendicazioni del Veneto

Il Consiglio di Stato – con sentenza n.4134 del 6 agosto 2013 – ha respinto il ricorso (n.6865/2012) presentato dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, contro la Sentenza n.04172/2012 del Tar del Lazio, grazie alla quale la Regione Veneto ha incassato la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione. Uno sconto sulla benzina di qualche centinaio di euro all’anno a patentato che, dalla sua istituzione ad oggi, è stato oggetto di una vera e propria guerra “bollata”.

Nel 2009 con legge n.99 del 23 luglio, il quarto Governo Berlusconi decide di inserire in una serie di “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, l’aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell’aliquota di prodotto (royalties) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma (articolo 19, comma 1, decreto legislativo n.625 del 25 novembre 1996). Tutto a titolo compensativo.
L’obiettivo – con il 3 per cento in più di royalties – è quello di istituire un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché – come richiesto ed ottenuto da alcuni deputati della Lega Nord in fase di stesura del testo di legge – quelle interessate da attività di rigassificazione, ovvero il Veneto.
Nel 2010, i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia con decreto del 12 novembre 2010 attuano le disposizioni previste “dall’articolo 45 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”, escludendo – come invece sancito dalla legge attuata – le regioni interessate dalle attività di rigassificazione.
Nel 2011 la Regione Veneto decide di presentare ricorso al Tar del Lazio nel tentativo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina.
Nel 2012, con sentenza n.04172/2012, il Tar del Lazio dà ragione al Veneto e torto, di fatto, alle Regioni concorrenti e soprattutto ai ministeri interessati, i quali decidono di rivolgersi al Consiglio di Stato, con ricorso n.6865/2012. Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Piemonte, Regione Sicilia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Liguria, decidono di non costituirsi. Tra le Regioni, solo Molise e Calabria procedono.

COSA DICE IL CONSIGLIO DI STATO
Respingendo il ricorso n.6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale “ha dedotto la violazione dell’articolo 45 della legge n.99/2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell’intera collettività, così contrastando l’effetto nimby (not in my backyard)”.
Pertanto “l’esclusione del riconoscimento dei benefici in favore delle regioni interessate non già da impianti estrattivi, ma da impianti di rigassificazione contrasterebbe sia con la ratio che con la lettera della legge, tenuto conto che il comma 2 dell’articolo 45 prevede espressamente che il Fondo sia preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione attraverso impianti fissi offshore”.
In sostanza – tra le interpretazioni dei concetti di ristoro, compensazione, danno ambientale e produzione – il ricorso al Consiglio di Stato viene rigettato, in quanto “la tesi difensiva delle amministrazioni statali e regionali controinteressate, secondo la quale, nonostante la previsione contenuta al comma 2 in favore anche dei residenti nelle regioni che ospitano rigassificatori, il fondo, in quanto alimentato esclusivamente dall’aumento delle royalties dal 7 al 10 per cento che il titolare delle concessioni di coltivazioni di idrocarburi deve annualmente, si rivolgerebbe in favore esclusivamente delle regioni che ospitano impianti di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi e che il comma 5 dello stesso articolo destinerebbe le somme del Fondo in funzione delle “produzioni” ottenute in ciascuna regione, con tale termine dovendosi intendere esclusivamente le attività estrattive e non quelle di rigassificazione”.

L’ELEMOSINA E I CONTI CHE NON TORNANO
Brani tratti dal libro Trivelle d’Italia, Altreconomia 2012Quello del bonus carburante è un incentivo che il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha più volte definito “elemosina”. In effetti, di elemosina si tratta. Perché in Basilicata la benzina è più cara che in Trentino Alto Adige, dove non c’è attività petrolifera e dove alcuni Comuni – tra i quali Vipiteno – beneficiano di uno speciale fondo riduzione della benzina, perché ricadenti in un raggio di 20 chilometri dalle vicine Austria e Svizzera, dove i carburanti costano di meno. E più vicini si è, meno si paga. Ipotizzando che un cittadino lucano che si reca al lavoro in auto faccia un pieno a settimana, spenderebbe al mese 264 euro, calcolati su una media regionale di 1,89 euro al litro di benzina, con picchi che toccano anche 1,91 euro. In un anno sono 3.168 euro. Usando lo sconto di 90 euro dato dal bonus carburanti, un cittadino lucano spende in un anno 3.078 euro, corrispondenti a 1.628 litri. A Vipiteno 1.628 litri di benzina, senza l’applicazione dello sconto riservato ai comuni limitrofi ad Austria e Svizzera, costano 3.028 euro, mentre con lo sconto 2.572 euro. Siamo a 500 euro di risparmio. […] L’introduzione del Fondo carburanti per una regione come la Basilicata – che molto ha dato e dà, dal punto di vista ambientale e dello sfruttamento delle risorse del sottosuolo – solleva qualche dubbio sulla nuova redistribuzione delle royalties ai territori, salite dal 7 per cento al 10 per cento. Confrontando, infatti, il gettito destinato alla Regione a cavallo tra il 2009 e il 2010 (anno di entrata in vigore del decreto ministeriale), sembrerebbe di assistere ad un ammanco corrispondente proprio al Fondo carburanti. Nel 2010 le royalties – versate sulle produzioni di greggio del 2009 – sono state di 65.644.377,15 euro, mentre nel 2009 le royalties – versate sulle produzioni di greggio del 2008 – sono state di 144.334.043,07 euro. 78 milioni di euro in meno. C’è da dire che le quantità di petrolio estratto nel 2008 sono state superiori a quelle del 2009, tanto da giustificare il minor gettito versato nel 2010. Ma quantificando la differenza di produzioni di greggio in royalties, l’ammanco doveva essere di 37 milioni di euro e non di 78. 41 milioni di euro in meno. Il Fondo carburanti nel 2010 è stato pari a poco più di 38 milioni di euro. Questo farebbe desumere che il tesoretto per il bonus benzina non derivi da un aumento del 3 per cento delle royalties versate dalle compagnie, ma sia stato prelevato dal solito 7 per cento.

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Autore:

Giornalista, direttore del periodico Terre di frontiera. Reporter per la Terra 2016 e Premio internazionale all'impegno sociale 2015 Livatino-Saetta-Costa. <a href="https://www.pietrodommarco.it">About me</a>