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L’eolico, le stazioni elettriche e la Via in carta bollata

In Basilicata, il caso emblematico di una stazione elettrica di Montemilone ed il suo travagliato contenzioso amministrativo tra società dell’eolico, Terna ed Autorità competente regionale in materia di Valutazione d’impatto ambientale (Via).

Una stazione elettrica, a servizio di una pluralità di impianti eolici, necessita di una Valutazione d’impatto ambientale? Questa domanda ha fatto tanto discutere fuori e dentro le aule dei tribunali amministrativi. E che avrebbe avuto una rapida risposta affermativa, ma la complessità dell’iter autorizzativo che una Via (Valutazione d’impatto ambientale) comporta, e la necessità di accelerare il rilascio delle Autorizzazioni Uniche per la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, ha cercato di rendere le stazioni elettriche opere che non avrebbero necessitato di alcuna Valutazione d’impatto ambientale. Una questione che merita un approfondimento poiché, sempre più spesso, le stazioni elettriche generano conflitti ambientali e sociali per un non adeguato studio preventivo del territorio, quindi l’assenza di un idoneo studio sull’impatto e sulla sostenibilità ambientale che le opere industriali comportano.
Dalla Puglia alla Campania passando per la Basilicata, diverse sono state le stazioni elettriche resesi necessarie, così come indicato dalla società Terna spa, per la connessione e l’esercizio di impianti industriali alimentanti da fonti di energia rinnovabile, in particolare di natura eolica.
Dobbiamo fermarci in Basilicata ed in particolare nel Comune di Montemilone, in provincia di Potenza, per trovare risposta alla domanda di cui sopra. Montemilone, un comune di circa 1.500 abitanti con estensione territoriale di circa 11.400 ettari confinante con due comuni lucani (Lavello e Venosa) e con due comuni pugliesi (Spinazzola e Minervino Murge).
La vicenda inizia con l’istanza di una società che avrebbe voluto realizzare un impianto eolico nel Comune di Lavello nella località Monte Quercia, costituito da 19 aerogeneratori per una potenza elettrica totale di 57 MW, con opere di connessione che prevedevano anche una imponente stazione elettrica in agro di Montemilone in entra – esce all’elettrodotto di Altissima Tensione 380 kV denominato Matera-S.Sofia (oggi Matera-Bisaccia-S.Sofia) della società Terna spa.
Il responsabile dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata ebbe modo di comunicare, alla società proponente il progetto, che il Comitato tecnico regionale per l’ambiente aveva richiesto integrazioni documentali riguardanti la stazione elettrica in agro di Montemilone ed in particolare la necessità di una soluzione alternativa corredata di progettazione definitiva, di uno specifico Studio di impatto ambientale (Sia) con relativa pubblicazione dell’avviso attestante il deposito della documentazione e l’avvio del procedimento di Via, l’indicazione dell’opera elettrica con la sua localizzazione e sommaria descrizione.

LA VICENDA APPRODA AL TAR DI BASILICATA: PRIME DELUCIDAZIONI SULLA STAZIONE ELETTRICA
La società presenta ricorso dinanzi al Tar Basilicata sostenendo che la stazione elettrica non era da considerarsi opera da sottoporre a Via. Ricorso che vede la società Terna spa costituirsi, ad adiuvandum, nella qualità di proprietario e gestore della Rete di trasmissione nazionale evidenziando che la nuova stazione elettrica era stata individuata per soddisfare l’esigenza di connessione di 16 impianti eolici.
Con la sentenza n.477/2013 il Tar Basilicata evidenzia che un impianto eolico di potenza complessiva superiore ad 1 MW non può funzionare senza le opere di connessione alla rete elettrica e, pertanto, la verifica di assoggettabilità a Via può non riferirsi che all’intero impianto comprensivo, quindi, anche della stazione elettrica, anche perché «per la realizzazione della connessione alla rete elettrica, risulta necessario compiere opere di scavo e delineare un tracciato che potrebbero danneggiare l’ambiente e/o il paesaggio.»
I giudici del Tar evidenziano che l’articolo 12, commi 1 e 3 del d.lgs. n.387/2003; l’articolo 1 octies decreto-legge n.105/2010 convertito nella legge n.129/2010, il punto 3.1. delle linee guida del decreto ministeriale 10 settembre 2010 insieme all’allegato IV del dello stesso decreto ministeriale, che disciplina il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici, costituiscono «un’ulteriore riprova che la verifica di assoggettabilità a Via non può non riguardare anche le predette opere di connessione alle rete elettrica, poiché anche tali opere possono rilevarsi particolarmente impattanti sull’ambiente e/o paesaggio.»
Il Tar permette di evidenziare che il procedimento di Via non può riguardare il solo impianto eolico escludendo la stazione elettrica, ma deve necessariamente includere la stessa facente parte integrante dell’impianto.
Alla luce di quanto esposto si intuisce che il ricorso è stato respinto dai giudici amministrativi i quali, tuttavia, hanno prescritto l’obbligo al Comitato tecnico regionale per l’ambiente di indicare una soluzione progettuale alternativa, in merito alla localizzazione della stazione elettrica, da esaminare in sede di Conferenza di servizi ed in comparazione con la stazione di Montemilone oggetto di parere negativo.
Un aspetto, quest’ultimo, che ha costretto la Regione Basilicata a presentare appello al Consiglio di Stato per la riformulazione della sentenza limitatamente all’obbligo dell’individuazione di una soluzione progettuale alternativa atteso che tale onere andrebbe addossato alla società proponente l’impianto e non all’Autorità preposta alla valutazione di impatto ambientale quindi al rilascio di un parere favorevole o sfavorevole quale parere endo-procedimentale nell’abito nel più articolato procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dall’articolo 12 del decreto legislativo n.387/2003.

LA VICENDA APPRODA AL CONSIGLIO DI STATO: VIA NECESSARIA ED OBBLIGO DI INDIVIDUARE SOLUZIONI ALTERNATIVE DA PARTE DELLA SOCIETÀ PROPONENTE
La pronuncia del Consiglio di Stato n.1807/2015 chiarisce definitivamente come andrebbe trattata una stazione elettrica, a servizio di svariati impianti eolici, quale opera di rilevante impatto ambientale per le sue ragguardevoli dimensioni.
Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello principale presentato dalla Regione Basilicata evidenzia che «fra le attribuzioni dell’autorità competente ad esprimersi sulla domanda di Via non rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative, spettando ad essa unicamente di accertare se il progetto proposto è o meno compatibile con l’ambiente (ed al più, e nella misura in cui la legge lo preveda, chiedere integrazioni o modifiche al progetto, le quali devono però essere realizzate comunque dal proponente).»
Inoltre, in merito alla necessità di Via per la stazione elettrica ed all’impossibilità di considerare la stessa separatamente dagli aerogeneratori, i giudici affermano che la società proponente l’impianto eolico si è «limitata a sostenere sic et simpliciter – ma infondatamente, come si è visto – che per essa non occorreva la Via» nonostante fosse stata la stessa Terna spa ad affermare che la stazione elettrica sarebbe servita a ben 16 impianti eolici e quindi, sottolinea il Consiglio di Stato, «avrebbe dovuto essere di dimensioni ragguardevoli e certamente superiori ai limiti minimi di cui agli Allegati medesimi.»
La Via, secondo il Consiglio di Stato, è necessaria poiché «gli Allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. n.152 del 2006 – quali risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 – ricomprendono espressamente gli “elettrodotti” con determinate caratteristiche dimensionali e di potenza fra le opere assoggettate, rispettivamente, a Via statale e a Via regionale: in particolare, per quelli rientranti nella Rete elettrica nazionale, quale è quello per cui qui è causa, è prevista la Via statale.»
A rimarcare quanto già affermato, viene richiamata anche la Circolare del ministero dell’Ambiente del 21 ottobre 2013, laddove è espressamente riportato che «il parere di compatibilità ambientale delle opere elettriche accessorie di collegamento alla Rete elettrica nazionale può essere rilasciato dal medesimo ente competente ad esprimersi per l’impianto principale (ossia dalla Regione); in particolare, l’ente ministeriale ha escluso che le predette opere accessorie possano essere valutate separatamente dall’opera principale, non potendo ipotizzarsi una valutazione compiuta da autorità diversa da quella cui è in capo il procedimento di Via. sul presupposto che “… la separazione di competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con la finalità della direttiva Via 2011/92/UE che prevede, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale.”»
In conclusione viene definitivamente chiarito che l’opera stazione elettrica di Terna rientra nella Rete nazionale e, poiché di rilevanti dimensioni e potenza, occorre la Via ai sensi dell’Allegato III, Parte II del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; la Regione Basilicata, per mezzo dell’Autorità competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, ha correttamente sottoposto a Via in sede regionale anche la stazione elettrica, in applicazione degli indirizzi impartiti dalla Circolare ministeriale del 21 ottobre 2013; la Via è stata negata non per caratteristiche intrinseche dell’impianto eolico, ma per circostanze esterne ad esso, ossia per il significativo impatto della stazione elettrica di Terna; il diniego del Comitato tecnico regionale alla stazione elettrica di Terna, in agro di Montemilone è del tutto legittimo e ragionevole, atteso che il Comitato tecnico regionale è chiamato ad esprimersi sull’impatto complessivo dell’impianto e di tutte le opere necessarie per il suo esercizio per le quali sia necessaria la Via; tra i compiti dell’autorità regionale, competente in materia di Via, non rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative a quella ritenuta impattante quindi non idonea.

NUOVA STAZIONE ELETTRICA IN AGRO DI MONTEMILONE
Un nuovo tentativo all’orizzonte per autorizzare, quindi realizzare, una stazione elettrica di Terna in agro di Montemilone, in località “La Sterpara” in area agricola avente estensione di circa 75 mila metri quadri. La stazione elettrica viene menzionata nel progetto di un impianto eolico, presentato recentemente dalla società ITW Spinazzola 1 srl, avente potenza elettrica complessiva di 70 MW. Un progetto la cui procedura di Via è ancora in corso presso il ministero dell’Ambiente in seguito alla presentazione dell’istanza di avvio del procedimento il 31 gennaio 2020. Un impianto ricadente nel territorio di Spinazzola e costituito da 11 aerogeneratori aventi potenza ciascuna di 6.8 MW, diametro rotore 170 m e altezza dal mozzo 115 m. Il territorio interessato è alle porte del Sito di importanza comunitario (Sic) denominato “Valloni di Spinazzola” poiché gli aerogeneratori, posizionati in un’area compresa tra le località “Masseria Capo Posto”, “Masseria Pulcinella” e “Masseria D’Errico”, si trovano a meno di 1 chilometro dal sito Sic in questione.
La soluzione di connessione dell’impianto alla RTN prevede che venga realizzato un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica di proprietà di Terna spa in agro di Montemilone. Nella documentazione disponibile e consultabile, si legge che «l’area in cui verrà realizzata la Sottostazione elettrica di connessione e consegna (SSE) è situata in un’area individuata anche per realizzare la Stazione Elettrica di Terna spa.»
La stazione Terna non sembrerebbe inclusa nel progetto eolico in questione poiché non individuata catastalmente nel prospetto di cui a pagina 9 dell’elaborato Sintesi non tecnica al pari, invece, degli 11 aerogeneratori e della stazione di utenza differente dalla stazione elettrica Terna. Tuttavia, si auspica che vi sia il rispetto di quanto le norme prevedono in materia di autorizzazione delle stazioni elettriche nonché il rispetto di quanto i giudici del Consiglio di Stato hanno sentenziato.
Intanto la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha richiesto, il 15 aprile scorso, una corposa documentazione integrativa cercando di evidenziare la necessità di approfondire l’impatto paesaggistico considerando svariati punti di vista “sensibili” o di “belvedere” presenti nel limitrofo Comune di Palazzo San Gervasio (tra cui il belvedere dal Castello Svevo e dalla Chiesa di San Nicola); nel Comune di Montemilone (Masseria Torre di Quinto e Santuario Madonna del Bosco), nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Venosa.

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Autore:

Ingegnere civile strutturista, Dottore di ricerca in Ingegneria delle Costruzioni e Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Napoli. Da anni offre il suo contributo in difesa della nostra Terra in sintonia con la celebre affermazione: «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla.» Presidente della sezione Vulture Alto Bradano dell’Associazione V.A.S. (Verdi Ambiente e Società) e membro del Gruppo di lavoro Energia della Federazione Nazionale Pro Natura. Promotore di diverse interrogazioni parlamentari a favore ed a tutela dell’Ambiente e dei Beni Culturali, promotore di proposte di legge a favore delle Energie Rinnovabili non Speculative. Ha prodotto diversi articoli su riviste, periodici ed atti di convegno.